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Il regolamento delegato n. 2019/33 e il regolamento di esecuzione n. 2019/34 della Commissione sono relativi alle domande di protezione delle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, alla procedura di opposizione, alle restrizioni dell'uso, alle modifiche del disciplinare di produzione, alla cancellazione della protezione nonché all'etichettatura e alla presentazione.
Le regole in materia di etichettatura dei prodotti vitivinicoli sono contenute quasi nella totalità, all'interno dell'atto di esecuzione n. 2019/33.
Tra le principali novità introdotte dalla riforma si rileva, innanzitutto, l'aspetto dell'altezza dei caratteri delle indicazioni obbligatorie: devono avere dimensioni pari o superiori a 1,2 mm a prescindere dal formato utilizzato (art. 40 Reg. delegato).
Tale disposizione si applica anche all'indicazione del titolo alcolometrico come indicato all'articolo 44; pertanto non si applicano più le precedenti regole (5 millimetri se il volume nominale era superiore a 100 centilitri, 3 millimetri se il volume nominale era compreso tra 100 centilitri e 20 centilitri e 2 millimetri se era pari o inferiore a 20 centilitri).
In merito all'indicazione della provenienza, l'indicazione ''vino della Comunità Europea'' è stata modificata in ''vino dell'Unione Europea'' ed è stata introdotta la possibilità di indicare in alternativa a ''vino di'', ''prodotto in'', ''prodotto di'', la dicitura ''sekt di''.
È stata, invece, mantenuta, per i vini spumanti non a DO/IG, la possibilità alternativa di indicare come Paese di provenienza quello dove avviene la seconda fermentazione.