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pacchetto-ortofloro-plus Controlli in cantina

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. in italia l'accertamento volto a verificare che i prodotti abbiano i requisiti di legge, è demandato ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e a soggetti di enti di controllo incaricati per questo. durante un sopralluogo, che può avvenire in qualsiasi momento, gli organi di controllo devono avere libero accesso a tutti i locali della cantina per effettuare i rilievi, eventuali prelievi di campioni dei prodotti vitivinicoli e ogni altra operazione tecnica necessaria. il titolare dell'azienda deve esibire la documentazione ufficiale che gli viene richiesta, i registri obbligatori e deve dare assistenza agli agenti. nel corso dell'ispezione viene redatto un verbale nel quale vengono esposti i fatti e quanto verificato: ciò anche qualora non venga riscontrata alcuna irregolarità. i risultati emersi durante le ispezioni confluiscono nel registro unico controlli ispettivi (ruci), istituito presso il mipaaf. il campione di vino sfuso prelevato per il controllo deve essere di cinque litri suddiviso in cinque aliquote, posto in bottiglie ben lavate e chiuse con tappo; mentre per i prodotti confezionati, devono essere prelevati cinque campioni. ognuno di questi deve essere chiuso in modo da impedirne la manomissione e suggellato con ceralacca su cui viene apposto il timbro dell'ufficio che ha eseguito il controllo. l'interessato ha facoltà di apporre anche il proprio timbro. inoltre, su ogni campione viene applicata un'etichetta inamovibile con data, numero del verbale, nome del proprietario o del detentore della merce e natura della merce. l'etichetta viene firmata da colui che effettua il controllo e dall'interessato. se vengono effettuati prelievi di campioni, il dirigente del laboratorio deve comunicare mediante raccomandata a/r l'esito delle analisi ed entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, l'interessato può richiedere la revisione delle analisi tramite la partecipazione di un proprio consulente. se i campioni non rispondono ai requisiti di legge e il fatto costituisce reato, il capo del laboratorio trasmette la denuncia all'autorità giudiziaria; all'ufficio competente ad emettere l'ingiunzione se si tratta invece di illecito amministrativo, allegando il verbale di prelevamento ed il certificato di analisi. la comunicazione deve essere poi inviata a tutti i soggetti che secondo gli atti sono coinvolti nella violazione. entro 30 giorni dalla contestazione, l'interessato può far pervenire scritti difensivi. se l'accertamento è ritenuto fondato, l'autorità competente determina la somma dovuta da eseguire entro 30 giorni. si hanno poi trenta giorni di tempo dalla notifica di ingiunzione per proporre ricorso in opposizione dinnanzi al giudice di pace o al tribunale. se l'atto costituisce reato la competenza passa al giudice penale. nel caso in cui, in sede di controlli, vengano rilevate per la prima volta o siano sanabili, mere irregolarità, viene rivolto un formale invito, contenuto nel verbale di accertamento, di conformarsi alle prescrizioni di legge entro un termine stabilito, con l'effetto di dissolvenza totale dell'illecito. ciò trova applicazione quando la violazione prevede solo una sanzione amministrativa. gsa studio ©riproduzione riservata
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