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La regolamentazione del vino novello è contenuta nell'allegato 7 del Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 13 agosto 2012.
La menzione tradizionale ''novello'' o ''vino novello'' può essere utilizzata esclusivamente nella designazione dei vini a DOP o IGP, i cui disciplinari di produzione prevedano espressamente tale qualificazione.
Il Testo Unico n. 238/2016, art. 31, commi 8 e 13, si limita ad accennare alla sola menzione ''novello'', stabilendo che ''è attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione Europea'' e pertanto i vini che non possono utilizzare tale menzione sono:
Possono essere impiegate solo le uve raccolte nella vendemmia 2019 e vinificate solo entro la zona di produzione/vinificazione indicata dal disciplinare di produzione del DOP o dell'IGP.
La vinificazione, affinché sia possibile rivendicare il termine novello, può essere fatta nel periodo che va dalla vendemmia alla data di confezionamento, purché quest'ultimo sia effettuato entro il 31 dicembre.
La durata della vinificazione non può essere inferiore a giorni 10 dalla data di inizio della vinificazione stessa.
I vini ''novello'' devono essere ottenuti per almeno il 40% mediante macerazione carbonica dell'uva intera. Nulla vieta che la parte ottenuta da detta macerazione carbonica sia tagliata, negli eventuali limiti fissati dal disciplinare, con la restante parte di vino non ottenuto con tale pratica, purché la partita finale da commercializzarsi come ''novello'' corrisponda ai vari requisiti.
Questo taglio va documentato nel Registro Telematico, nei tempi e modi indicati dalle relative istruzioni speciali. Il titolo alcolometrico totale minimo al consumo è 11% vol. e la quantità massima di zuccheri riduttori residui è massimo 10 g/litro.
Il confezionamento deve avvenire entro il 31 dicembre.
Per i vini confezionati estratti dallo stabilimento di confezionamento anteriormente alla data del 30 ottobre 2019, implicitamente spediti solo a rivenditori e con divieto di spedizione a consumatori, deve essere riportata la dicitura ''da non immettersi al consumo prima delle ore 0,01 del 30 ottobre 2019''.
Tale dicitura, pertanto, non è obbligatoria per i vini novelli spediti a chiunque a partire dal 30 ottobre stesso.
Per i vini ''novello'' sfusi e confezionati spediti prima e dopo il 30 ottobre 2019 vanno indicati anche:
Se dopo aver acquisito a registro (ed eventualmente nei documenti di accompagnamento) il diritto alla rivendicazione della menzione tradizionale ''novello'', per un qualsiasi motivo si intende rinunciarvi, è sufficiente riportare a registro una operazione di rinuncia, con scarico dallo specifico conto ''novello'' e contemporaneo carico nel conto riservato alla tipologia del DOP/IGP in cui verrà inserita la partita stessa.