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pacchetto-ortofloro-plus Denuncia di produzione entro il 15 dicembre

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agea, con la circolare n. 88512.2019 del 19 novembre 2019, ha fornito ulteriori chiarimenti in relazione ai termini per la presentazione delle dichiarazioni di produzione per la campagna 2019/2020. la denuncia di produzione. con la circolare n. 71032/2019, agea aveva comunicato che, in base al d.m. n. 7701 del 18 luglio 2019, sono obbligati a presentare la dichiarazione di produzione vino e/o mosto, i seguenti soggetti:. i produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. i produttori che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. i produttori che effettuano la raccolta e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. i produttori che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. i produttori che effettuano la vinificazione esclusivamente con uve e/o mosti acquistati;. le associazioni e le cantine cooperative. i prodotti, diversi dal vino, che erano in viaggio alle ore 24:00 del 29 novembre, devono essere dichiarati nella disponibilità del destinatario e non del cedente. i prodotti, detenuti alla data del 30 novembre in “conto lavorazione”, devono essere dichiarati dal soggetto che a tale data li deteneva e non dall’effettivo proprietario. per dare evidenza dello scambio di prodotti oggetto di lavorazioni specifiche presso altri soggetti, è stata introdotta la segnalazione del movimento per conto lavorazione nel “quadro f”. soggetti esonerati. la dichiarazione di produzione viticola non deve essere presentata:. dalle persone fisiche o giuridiche, o le associazioni di dette persone, le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;. i produttori che, mediante vinificazione dei prodotti acquistati nei loro impianti, ottengono un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma;. i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo, soggetto all’obbligo di presentare una dichiarazione, riservandosi di produrre un quantitativo di vino inferiore a 10 hl, che non è stato e non sarà commercializzato sotto qualsiasi forma. i nuovi chiarimenti di agea. nella circolare n. 88512.2019 agea ha precisato che, nella precedente nota del 13 settembre, relativamente alle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e produzione di vino e mosto per la campagna 2019/2020, sono stati indicati i seguenti termini di presentazione:. il termine per la presentazione della dichiarazione di vendemmia, fissato alla data del 15 novembre;. il termine per la presentazione della dichiarazione di produzione, fissato alla data del 15 dicembre. agea ha ora inteso chiarire che, le due dichiarazioni, vanno quindi intese come due atti dichiarativi distinti, con termini di presentazione differenti. pertanto, i soggetti che hanno assolto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia, se tenuti, devono presentare un ulteriore atto dichiarativo per la produzione di vino. invece, i soggetti che hanno già indicato la produzione di vino nell'ambito della dichiarazione di vendemmia, non devono presentare un nuovo atto dichiarativo; qualora questi avessero bisogno di precisare ulteriormente le quantità di vino prodotto, potranno procedere tramite la rettifica dell'atto dichiarativo già presentato. ©riproduzione riservata
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