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Le disposizioni relative all’etichettatura dei vini sono state oggetto di alcune novità introdotte dai Regolamenti UE 2019/33 e 2019/34.
Questi due Regolamenti integrano e danno esecuzione al Regolamento 1308/2013, non stravolgono le precedenti disposizioni e prevedono la possibilità di commercializzare, fino ad esaurimento scorte, i vini immessi sul mercato ed etichettati in base al Regolamento CE n. 607/2009.
Il Regolamento 2019/33 si occupa della regolamentazione delle denominazioni di origine protette, delle IGP e delle menzioni tradizionali. Per il settore vitivinicolo, tale Regolamento si occupa dei seguenti aspetti:
Il Regolamento n. 2019/34, stabilisce le modalità di applicazione, concernenti le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda:
Il Regolamento UE n. 2019/33 per tanti aspetti si interseca con il Regolamento 1308/13, in cui sono presenti i principi alla base dell’etichettatura e della presentazione dei vini.
In particolare, il Regolamento UE n. 1308/13, all’art. 117 illustra le seguenti definizioni:
Il Regolamento indica non solo le regole per l’etichettatura applicata sulle bottiglie ma anche sulle altre forme di comunicazione relative al prodotto (pubblicità, web, ecc.), inoltre, fissa anche le informazioni obbligatorie e facoltative per l’etichettatura e la presentazione dei vini. In particolare, le informazioni obbligatorie comprendono:
L’art. 40 del Regolamento UE 2019/33 dispone che le indicazioni obbligatorie devono figurare sul recipiente nello stesso campo visivo, in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall'insieme delle altre indicazioni scritte e dei disegni.
L’indicazione del lotto e delle sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all'art. 21 del Regolamento (UE) n. 1169/2011, possono figurare fuori dal campo visivo contenente le indicazioni sopra menzionate. Per l’indicazione degli allergeni prevista all’art. 41 può essere rappresentata anche a mezzo di pittogrammi.
Il titolo alcolometrico volumico effettivo deve essere indicato per unità o mezze unità di percentuale del volume, inoltre deve essere seguito simbolo “% vol” e può essere preceduto dai termini “titolo alcolometrico effettivo”, “alcole effettivo” o “alc”.
Per quanto riguarda il mosto di uve parzialmente fermentato o il vino nuovo ancora in fermentazione, l'indicazione del titolo alcolometrico effettivo può essere sostituita o integrata dal valore del titolo alcolometrico totale seguito dal simbolo “% vol” e preceduto dai termini “titolo alcolometrico totale” o «alcole totale».
Il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5% vol. Tuttavia, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol al titolo determinato dall'analisi.
L’indicazione della provenienza è realizzata utilizzando i termini “vino di (…)”, oppure “prodotto in (…)”, oppure “prodotto di (…)” o termini equivalenti, completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel quale le uve sono state vendemmiate e vinificate; per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utilizzando i termini “vino dell’Unione Europea” oppure “miscela di vini di diversi paesi dell’Unione Europea”.
Quanto all’indicazione imbottigliatore, produttore, importatore e venditore:
Nel caso di imbottigliamento per conto terzi, l’indicazione dell’imbottigliatore è integrata con l’indicazione “imbottigliato per conto di…” oppure “imbottigliato da… per conto di …”.
Se l'imbottigliamento avviene in un luogo diverso dalla sede dell'imbottigliatore, occorre riportare il riferimento al luogo specifico in cui è effettuato l'imbottigliamento e, se è effettuato in un altro Stato membro, dal nome di tale Stato membro.
Tali prescrizioni non si applicano se l'imbottigliamento è realizzato in un luogo situato nelle immediate vicinanze della sede dell'imbottigliatore.
Per i recipienti diversi dalle bottiglie andrà invece riportata l’indicazione, ma il termine imbottigliato andrà sostituito con quello di confezionato (confezionato per con di …, confezionato da…).
Il nome e l’indirizzo del produttore devono essere integrati della dicitura “prodotto da”, “produttore” e “venduto da…”, “venditore”. Agli Stati membri sarà concesso di rendere obbligatoria l’indicazione del produttore come pure la sostituzione della definizione, sulla base della tabella indicata nell’allegato II del Regolamento.
Sulla rivista ConsulenzaAgricola.it del mese di dicembre le disposizioni relative all’etichettatura del vino sono state oggetto di uno specifico articolo “L’etichetta del vino” redatto dal dott. Giordano Zinzani.