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Il Regolamento UE 2019/33 interviene anche sulle indicazioni facoltative che possono essere utilizzate sia nell’etichetta che nella presentazione dei vini.
L’articolo 49 del Regolamento dispone che l’annata può figurare tra le indicazioni a condizione che almeno l’85% delle uve utilizzate per la vinificazione siano state effettivamente vendemmiate in tale annualità.
I prodotti vitivinicoli ottenuti da uve vendemmiate nei mesi di gennaio o febbraio riportano l’indicazione dell’anno civile precedente.
Nel nostro Paese, per i vini che non DOP o IGP l’indicazione dell’annata è soggetta al sistema di controlli definito dal D.M. n. 6778/2018.
L’indicazione dei nomi delle varietà di uve o loro sinonimi, utilizzate per la vinificazione, può essere riportata sull’etichetta alle seguenti condizioni:
Per i vini non DOP o IGP, in Italia, l’indicazione della varietà dell’uva utilizzata è soggetta al sistema di controlli definito dal D.M. n.6778/2018.
Gli Stati membri possono decidere di utilizzare l’espressione “vino varietale” completata da un nome della o delle varietà di uve da vino.
Il Regolamenti UE 2019/33 conferma l’obbligo per i vini spumanti dell’indicazione del tenore di zucchero utilizzato. Il tenore di zucchero dello spumante non può differire di oltre 3 grammi/litro rispetto alle indicazioni fornite in etichetta.
Per gli altri vini che ammettono l’addizione di zuccheri, tale indicazione è facoltativa ma, se utilizzata, il differimento tra il valore indicato e quello effettivo non può superare 1 grammo/litro (fatte salve le condizioni di impiego previste dallo stesso Regolamento).
L’articolo 55 del Regolamento UE 2019/33 stabilisce che solo i prodotti vitivinicoli DOP o IGP o una indicazione geografica di un paese terzo possono riportare in etichetta il riferimento al nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona alla base della denominazione di origine o indicazione geografica.
Infine, l’articolo 58 del Regolamento prevede che gli Stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni facoltative relative:
Lo stesso articolo indica anche la possibilità degli Stati membri di vietare l’uso delle suddette indicazioni, oppure la facoltà di riservarlo ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui tratta.
Sulla rivista ConsulenzaAgricola.it del mese di dicembre le disposizioni relative all’etichettatura del vino sono state oggetto di uno specifico articolo “L’etichetta del vino” redatto dal dott. Giordano Zinzani.