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pacchetto-ortofloro-plus Etichettatura dei vini (parte 2)

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il regolamento ue 2019/33 interviene anche sulle indicazioni facoltative che possono essere utilizzate sia nell’etichetta che nella presentazione dei vini. l’annata. l’articolo 49 del regolamento dispone che l’annata può figurare tra le indicazioni a condizione che almeno l’85% delle uve utilizzate per la vinificazione siano state effettivamente vendemmiate in tale annualità. i prodotti vitivinicoli ottenuti da uve vendemmiate nei mesi di gennaio o febbraio riportano l’indicazione dell’anno civile precedente. nel nostro paese, per i vini che non dop o igp l’indicazione dell’annata è soggetta al sistema di controlli definito dal d.m. n. 6778/2018. indicazione della varietà di uve utilizzate. l’indicazione dei nomi delle varietà di uve o loro sinonimi, utilizzate per la vinificazione, può essere riportata sull’etichetta alle seguenti condizioni:. qualora sia nominata una sola varietà di uva da vino (o un suo sinonimo) occorre che almeno l’85% del prodotto sia ottenuto da tale varietà;. qualora siano nominate due o più varietà di uve da vino (o loro sinonimi) il 100% del prodotto deve essere ottenuto da tali uve. le varietà devono, in tal caso, essere riportate in ordine decrescente in base alla percentuale delle uve utilizzate e in caratteri delle stesse dimensioni. per i vini non dop o igp, in italia, l’indicazione della varietà dell’uva utilizzata è soggetta al sistema di controlli definito dal d.m. n.6778/2018. gli stati membri possono decidere di utilizzare l’espressione “vino varietale” completata da un nome della o delle varietà di uve da vino. utilizzo degli zuccheri. il regolamenti ue 2019/33 conferma l’obbligo per i vini spumanti dell’indicazione del tenore di zucchero utilizzato. il tenore di zucchero dello spumante non può differire di oltre 3 grammi/litro rispetto alle indicazioni fornite in etichetta. per gli altri vini che ammettono l’addizione di zuccheri, tale indicazione è facoltativa ma, se utilizzata, il differimento tra il valore indicato e quello effettivo non può superare 1 grammo/litro (fatte salve le condizioni di impiego previste dallo stesso regolamento). indicazione di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona alla base della dop o igp. l’articolo 55 del regolamento ue 2019/33 stabilisce che solo i prodotti vitivinicoli dop o igp o una indicazione geografica di un paese terzo possono riportare in etichetta il riferimento al nome di un’unità geografica più piccola o più ampia della zona alla base della denominazione di origine o indicazione geografica. infine, l’articolo 58 del regolamento prevede che gli stati membri possono rendere obbligatorio l'uso delle indicazioni facoltative relative:. all’annata;. al nome della varietà delle uve;. al tenore zuccherino nei vini diversi dagli spumanti o dai vini gassificati;. le indicazioni relative a particolari metodi di produzione;. al riferimento ad un’area geografica più piccola o più ampia della zona alla base della dop o igp;. al simbolo dell'unione che indica la denominazione di origine protetta o l'indicazione geografica protetta. lo stesso articolo indica anche la possibilità degli stati membri di vietare l’uso delle suddette indicazioni, oppure la facoltà di riservarlo ai prodotti vitivinicoli recanti una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta ottenuti nel loro territorio, mediante l'inserimento di condizioni più rigorose di quelle stabilite dal presente capo nel disciplinare di produzione dei prodotti vitivinicoli di cui tratta. sulla rivista consulenzaagricola.it del mese di dicembre le disposizioni relative all’etichettatura del vino sono state oggetto di uno specifico articolo “l’etichetta del vino” redatto dal dott. giordano zinzani. ©riproduzione riservata
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