Con la Circolare 3680/2020, AGEA definisce le modalità operative per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2019/2020.
Le disposizioni contenute nel documento del 17 gennaio 2020 sostituiscono la precedente Circolare n. 39883/2019 AGEA, dando operatività al Regolamento (UE) 1308/2013, in tema di misure per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti le cui disposizioni attuative sono indicate nel D.M. n. 1411 del 3 marzo 2017.
Beneficiari
Sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono valide autorizzazioni per il reimpianto dei vigneti.
Sono invece escluse le autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori e le autorizzazioni per nuovi impianti (art. 64, Regolamento UE 1308/2013).
Pertanto, i soggetti ammessi sono:
- gli imprenditori singoli e associati;
- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’art. 157 del Regolamento;
- le cooperative agricole;
- le società di persone e di capitali che esercitano attività agricole;
- i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’art. 41 della Legge 238/2012.
Possono accedere al premio anche i conduttori, non proprietari della superficie vitata, allegando alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario.
Interventi ammessi
Le attività ammesse al premio sono: la riconversione varietale, la ristrutturazione, il miglioramento delle tecniche di gestione. Nella Circolare, AGEA offre una precisa distinzione di dette attività.
La riconversione varietale consiste:
- nel reimpianto sul medesimo terreno o su altro appezzamento, con o senza modifica nel sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
- nel sovrainnesto su impianti già razionali per forma di allevamento e per sesto d’impianto e in buono stato vegetativo.
La ristrutturazione, invece, consiste:
- nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto dello stesso in una posizione più idonea dal punto di vista agronomico, sia per ragioni economiche e climatiche;
- nel reimpianto del vigneto nella stessa particella ma con modificazione della forma di allevamento o del sesto di impianto;
Il miglioramento nelle tecniche di gestione dei vigneti può prevedere anche azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. In ogni caso è esclusa l’ordinaria manutenzione.
La superficie minima, oggetto dell’operazione di riconversione o ristrutturazione, ammessa al beneficio comunitario è fissata in 0,5 ettari. Per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale a un ettaro, la superficie minima ammessa è di 0,3 ettari.
Tali limiti possono essere comunque oggetto di deroghe regionali.
Presentazione delle domande
Le domande di aiuto sono presentate presso gli Organismi Pagatori competenti, in relazione alla Regione o alla Pubblica Amministrazione di ubicazione delle superfici per le quali è richiesto l’aiuto, fermo restando la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale.
Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio di ogni anno e la presentazione può avvenire anche tramite CAA. Tale termine ultimo potrebbe prevedere tempistiche più ristrette in base ai provvedimenti regionali adottati dall’OP.
Le domande dovranno contenere:
- la descrizione dettagliata degli interventi previsti e le tempistiche di realizzazione;
- le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione (cronoprogramma delle attività).
Eventuali variazioni rispetto a quanto indicato ai punti a) e b) devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica. Tuttavia, le varianti non possono mutare la strategia del progetto o pregiudicare l’efficacia dei controlli ex-ante già effettuati e neppure modificare la pianificazione finanziaria.
Invece, non richiedono una preventiva autorizzazione le modifiche minori a condizione che:
- non pregiudichino l’ammissibilità di qualsiasi operazione;
- non mutino gli obiettivi del progetto;
- non modifichino i criteri di priorità indicati nel progetto in modo da comportarne la non finanziabilità dell’operazione.
Le modifiche minori possono riguardare le caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d’impianto, forma di allevamento) o la localizzazione geografica dell’intervento (fogli e particella). Tali modifiche devono comunque essere comunicate all’Ente istruttore prima della realizzazione dell’intervento.
Per consentire i necessari controlli, i richiedenti non potranno procedere all’estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire prima del 15 settembre.
Le Regioni esaminano le domande pervenute, concludono le operazioni istruttorie e procedono alla compilazione delle graduatorie entro il 30 novembre di ogni anno.
Il termine per la definizione della finanziabilità è fissato al 28 febbraio di ogni anno.
Importo della misura
Il sostegno può essere erogato nelle seguenti forme:
- compensazione delle perdite derivanti dal mancato reddito conseguenti all’esecuzione della misura;
- contributo sui costi di ristrutturazione e conversione.
Nel primo caso la compensazione può ammontare fino al 100% della perdita con un massimo di € 3.000/Ha ed è calcolata ai sensi del Decreto Direttoriale n. 2862 del 8/3/2010 e s.m.
Invece, il contributo relativo ai costi di ristrutturazione e riconversione sostenuti è erogato nel limite del 50% dell’imposto speso (75% nelle Regioni classificate meno sviluppate) che può essere definito in uno dei seguenti modi:
- fino ad un massimo di € 16000/Ha, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali;
- 13.500 €/Ha (15.000 €/Ha per le regioni meno sviluppate) sulla base di un costo medio definito in base a tabelle standard di costi unitari. Tali valori possono essere ulteriormente elevati dalle Regioni per le zone ad alta valenza ambientale paesaggistica, fino al raggiungimento del costo medio di € 22.000/Ha (24.500 €/Ha per le regioni meno sviluppate).
Le zone ad alta valenza paesaggistica sono individuate dalle Regioni con almeno uno dei seguenti criteri:
- pendenza del terreno superiore al 30%;
- altitudine superiore a 500 mt s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiani;
- impianti situati su terrazzamenti o gradoni;
- viticoltura delle piccole isole.
Sono ammesse solo due modalità di pagamento: in anticipo e a collaudo. Non sono ammessi altri pagamenti intermedi.
Le richieste di pagamento anticipato non possono superare l’80% del contributo ammesso, il restante 20% sarà erogato al collaudo. L’anticipo può essere concesso previa costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 110% del valore dell’anticipo.
Infine, AGEA indica che sono ammesse agli aiuti anche le domande di reimpianto per motivi sanitari a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’autorità competente. Per il finanziamento di tali operazioni è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati alla Regione per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. In tal caso, le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione delle perdite di reddito non rientrano tra quelle ammissibili.
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