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pacchetto-ortofloro-plus AGEA detta le regole per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti

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con la circolare 3680/2020, agea definisce le modalità operative per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti a decorrere dalla campagna 2019/2020. le disposizioni contenute nel documento del 17 gennaio 2020 sostituiscono la precedente circolare n. 39883/2019 agea, dando operatività al regolamento (ue) 1308/2013, in tema di misure per la riconversione e ristrutturazione dei vigneti le cui disposizioni attuative sono indicate nel d.m. n. 1411 del 3 marzo 2017. beneficiari. sono beneficiari del premio per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti le persone fisiche o giuridiche che conducono vigneti con varietà di uve da vino e coloro che detengono valide autorizzazioni per il reimpianto dei vigneti. sono invece escluse le autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori e le autorizzazioni per nuovi impianti (art. 64, regolamento ue 1308/2013). pertanto, i soggetti ammessi sono:. gli imprenditori singoli e associati;. le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell’art. 157 del regolamento;. le cooperative agricole;. le società di persone e di capitali che esercitano attività agricole;. i consorzi di tutela autorizzati ai sensi dell’art. 41 della legge 238/2012. possono accedere al premio anche i conduttori, non proprietari della superficie vitata, allegando alla domanda il consenso alla misura sottoscritto dal proprietario. interventi ammessi. le attività ammesse al premio sono: la riconversione varietale, la ristrutturazione, il miglioramento delle tecniche di gestione. nella circolare, agea offre una precisa distinzione di dette attività. la riconversione varietale consiste:. nel reimpianto sul medesimo terreno o su altro appezzamento, con o senza modifica nel sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;. nel sovrainnesto su impianti già razionali per forma di allevamento e per sesto d’impianto e in buono stato vegetativo. la ristrutturazione, invece, consiste:. nella diversa collocazione del vigneto attraverso il reimpianto dello stesso in una posizione più idonea dal punto di vista agronomico, sia per ragioni economiche e climatiche;. nel reimpianto del vigneto nella stessa particella ma con modificazione della forma di allevamento o del sesto di impianto;. il miglioramento nelle tecniche di gestione dei vigneti può prevedere anche azioni di razionalizzazione degli interventi sul terreno e delle forme di allevamento. in ogni caso è esclusa l’ordinaria manutenzione. la superficie minima, oggetto dell’operazione di riconversione o ristrutturazione, ammessa al beneficio comunitario è fissata in 0,5 ettari. per le aziende che partecipano ad un progetto collettivo o che hanno una superficie vitata inferiore o uguale a un ettaro, la superficie minima ammessa è di 0,3 ettari. tali limiti possono essere comunque oggetto di deroghe regionali. presentazione delle domande. le domande di aiuto sono presentate presso gli organismi pagatori competenti, in relazione alla regione o alla pubblica amministrazione di ubicazione delle superfici per le quali è richiesto l’aiuto, fermo restando la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale. il termine per la presentazione delle domande è fissato al 31 maggio di ogni anno e la presentazione può avvenire anche tramite caa. tale termine ultimo potrebbe prevedere tempistiche più ristrette in base ai provvedimenti regionali adottati dall’op. le domande dovranno contenere:. la descrizione dettagliata degli interventi previsti e le tempistiche di realizzazione;. le attività da realizzare in ogni esercizio finanziario e la superficie interessata da ciascuna operazione (cronoprogramma delle attività). eventuali variazioni rispetto a quanto indicato ai punti a) e b) devono essere oggetto di apposita richiesta di modifica. tuttavia, le varianti non possono mutare la strategia del progetto o pregiudicare l’efficacia dei controlli ex-ante già effettuati e neppure modificare la pianificazione finanziaria. invece, non richiedono una preventiva autorizzazione le modifiche minori a condizione che:. non pregiudichino l’ammissibilità di qualsiasi operazione;. non mutino gli obiettivi del progetto;. non modifichino i criteri di priorità indicati nel progetto in modo da comportarne la non finanziabilità dell’operazione. le modifiche minori possono riguardare le caratteristiche del vigneto autorizzato (varietà, sesto d’impianto, forma di allevamento) o la localizzazione geografica dell’intervento (fogli e particella). tali modifiche devono comunque essere comunicate all’ente istruttore prima della realizzazione dell’intervento. per consentire i necessari controlli, i richiedenti non potranno procedere all’estirpazione, sovrainnesto o miglioramento degli impianti del vigneto da ristrutturare o riconvertire prima del 15 settembre. le regioni esaminano le domande pervenute, concludono le operazioni istruttorie e procedono alla compilazione delle graduatorie entro il 30 novembre di ogni anno. il termine per la definizione della finanziabilità è fissato al 28 febbraio di ogni anno. importo della misura. il sostegno può essere erogato nelle seguenti forme:. compensazione delle perdite derivanti dal mancato reddito conseguenti all’esecuzione della misura;. contributo sui costi di ristrutturazione e conversione. nel primo caso la compensazione può ammontare fino al 100% della perdita con un massimo di € 3.000/ha ed è calcolata ai sensi del decreto direttoriale n. 2862 del 8/3/2010 e s.m. invece, il contributo relativo ai costi di ristrutturazione e riconversione sostenuti è erogato nel limite del 50% dell’imposto speso (75% nelle regioni classificate meno sviluppate) che può essere definito in uno dei seguenti modi:. fino ad un massimo di € 16000/ha, sulla base dei costi effettivamente sostenuti e nel rispetto dei prezzari regionali;. 13.500 €/ha (15.000 €/ha per le regioni meno sviluppate) sulla base di un costo medio definito in base a tabelle standard di costi unitari. tali valori possono essere ulteriormente elevati dalle regioni per le zone ad alta valenza ambientale paesaggistica, fino al raggiungimento del costo medio di € 22.000/ha (24.500 €/ha per le regioni meno sviluppate). le zone ad alta valenza paesaggistica sono individuate dalle regioni con almeno uno dei seguenti criteri:. pendenza del terreno superiore al 30%;. altitudine superiore a 500 mt s.l.m., ad esclusione dei vigneti situati su altipiani;. impianti situati su terrazzamenti o gradoni;. viticoltura delle piccole isole. sono ammesse solo due modalità di pagamento: in anticipo e a collaudo. non sono ammessi altri pagamenti intermedi. le richieste di pagamento anticipato non possono superare l’80% del contributo ammesso, il restante 20% sarà erogato al collaudo. l’anticipo può essere concesso previa costituzione di una garanzia fideiussoria pari al 110% del valore dell’anticipo. infine, agea indica che sono ammesse agli aiuti anche le domande di reimpianto per motivi sanitari a seguito di un provvedimento di estirpazione obbligatoria emanato dall’autorità competente. per il finanziamento di tali operazioni è assegnata la percentuale massima del 15% dei fondi assegnati alla regione per la misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti. in tal caso, le spese di estirpazione dei vigneti infetti e la compensazione delle perdite di reddito non rientrano tra quelle ammissibili. ©riproduzione riservata
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