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AGEA, con la Circolare n. 11517 del 13 febbraio 2020, ha illustrato le modalità con cui è possibile presentare le richieste per nuove autorizzazioni per impianti viticoli, ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE n. 1308/13.
I vigneti di uva da vino possono essere impiantati o reimpiantati solo a seguito di un’autorizzazione concessa ai sensi di uno dei seguenti Decreti Ministeriali:
Per ottenere le autorizzazioni, i richiedenti devono presentare apposita domanda, utilizzando i sistemi informatici degli Organismi Pagatori delle Regioni competenti (SIAN).
Il periodo di riferimento per la presentazione della domanda relativa all’annualità 2020 è dal 15 febbraio al 31 marzo.
Il richiedente effettua la domanda sulla base dei dati presenti nel proprio fascicolo aziendale, aggiornato e validato.
Ogni richiedente presenta un'unica domanda, nella quale indica una o più Regioni su cui intende richiedere le autorizzazioni, le superfici richieste e la scelta dei criteri di priorità di cui chiede il riconoscimento.
L'autorizzazione che verrà rilasciata ha validità tre anni dalla data del rilascio. Nel caso in cui l’impresa non dovesse utilizzare l’autorizzazione concessa entro il periodo di validità, sarà passibile di una sanzione amministrativa, ai sensi del dell'art. 69 del Testo Unico del Vino, Legge n. 238 del 12/12/2016:
In caso di non utilizzo dell’autorizzazione per una superficie inferiore all’ettaro, non è possibile procedere alla riduzione proporzionale della sanzione da applicare.
Nel caso in cui la superficie impiantata sia inferiore al 5% del totale della superficie oggetto di autorizzazione, ma comunque non superiore a 0,5 ettari, non si applica alcuna sanzione.
Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari, tale percentuale viene aumentata al 10%.
Al produttore che rinuncia all'autorizzazione concessa, qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100% di quella richiesta ma superiore al 50%, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.
La competenza di irrogare le sanzioni spetta alle Regioni.