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L’Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, a seguito di una richiesta di chiarimento, ha emanato, il 16 gennaio 2020, la Circolare n. 702.
Un operatore economico aveva chiesto se fosse possibile utilizzare sull’etichetta di uno spumante la dicitura “prodotto da”, sia che la sboccatura venga fatta direttamente o affidata a terzi.
Secondo quanto chiarito dalla nota ministeriale, ai sensi della normativa dell’Unione Europea e Nazionale, non può essere considerato “produttore” colui che acquista il prodotto “su punta” e si limita ad allontanarne le fecce mediante la “sboccatura”, sebbene provveda anche al successivo “abbigliaggio” e “tappatura” delle bottiglie con dispositivo di chiusura definitivo.
Per essere considerati produttori di spumante è necessario effettuare operazioni che abbiano le seguenti caratteristiche:
Ciò significa che, qualora l’operazione di sboccatura preveda aggiunte di prodotto o correzioni enologiche tali da apportare delle modifiche sostanziali al prodotto, influendo sulle sue caratteristiche organolettiche e/o chimico-analitiche, si otterrà un vino diverso da quello di partenza.
In tali casi, pertanto, le operazioni effettuate in fase di “sboccatura” vanno ad inserirsi nel processo di spumantizzazione, inteso nel suo complesso, integrandolo e completandolo.
Conseguentemente, il “produttore” potrà essere identificato in colui che ha effettuato la “sboccatura”, avendo completato il processo di elaborazione del vino spumante ed avendo ottenuto un prodotto avente caratteristiche intrinseche diverse da quello di partenza.
Tale tematica viene affrontata da Giordano Zinzani, enologo, esperto di legislazione vitivinicola, nell’articolo della Rivista di ConsulenzaAgricola.it, pubblicata nel mese di febbraio 2020.