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In merito all'acquisto e alla detenzione negli stabilimenti aziendali di gas inerti, quali anidride carbonica (CO2), argo (Ar) e azoto (N2), le aziende si pongono spesso la problematica riguardante l'acquisto, e quindi la detenzione, di tali prodotti.
Il dubbio più comune riguarda il fatto se tali azioni devono essere comunicate all'Ufficio repressione frodi competente per il territorio/sede dello stabilimento e, inoltre, se la movimentazione (carico e scarico) di tali gas debba essere registrata sul registro telematico SIAN.
Secondo il Testo Unico della Vite e del Vino, all'articolo 18, comma 1, “la detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti sono consentite unicamente per creare un'atmosfera inerte e per manipolare al riparo dall'aria i prodotti utilizzati nella costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei prodotti da essa ottenuti”. Al comma 2, invece, viene definito che ''negli stabilimenti indicati al comma 1, la detenzione di anidride carbonica è subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.''
Pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 18, comma 1 e 2, del Testo Unico della Vite e del Vino, è consentito detenere negli stabilimenti aziendali gas inerti (argo, azoto e anidride carbonica) al solo scopo di creare un'atmosfera inerte per proteggere, oppure per manipolare, prodotti nella costituzione della partita. Contestualmente all'ingresso di tali prodotti in cantina, deve essere inviata una comunicazione all'ICQRF competente per territorio.
Le movimentazioni (carico e scarico) di questi prodotti non devono essere registrate sul registro telematico SIAN.
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