I soggetti obbligati alla tenuta del registro sono le persone fisiche e giuridiche e le associazioni di tali persone che, per l'esercizio della loro attività professionale o a fini commerciali, detengono un prodotto vitivinicolo.
Soggetti obbligati
Tale obbligo è previsto anche per:
- i titolari di stabilimenti o di depositi che effettuano operazioni per conto di terzi, i quali devono effettuare le registrazioni nel proprio registro telematico, distintamente per ciascun committente, indicando i vasi vinari utilizzati;
- i titolari di stabilimenti di produzione o di imbottigliamento di aceto di vino, i quali devono effettuare le registrazioni di carico e scarico e produzione;
- i titolari di stabilimenti che elaborano prodotti aromatizzati a base di vino, i quali devono effettuare le registrazioni dei prodotti vitivinicoli introdotti e le successive utilizzazioni/lavorazioni;
- i titolari di stabilimenti che utilizzano prodotti vitivinicoli per la produzione di succhi.
Soggetti esonerati
Non sono soggetti all'obbligo della tenuta del registro telematico:
- i titolari di stabilimenti enologici di produzione annua pari o inferiore a cinquanta ettolitri, con annesse attività di vendita diretta o ristorazione. La dichiarazione di produzione vitivinicola e la dichiarazione di giacenza costituiscono documentazione sostitutiva dei registri;
- gli esercenti l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti vitivinicoli confezionati che non effettuano alcuna trasformazione o manipolazione. Il complesso della documentazione accompagnatoria costituisce documentazione sostitutiva dei registri;
- coloro che detengono in luoghi diversi dagli stabilimenti, dai depositi e dagli acetifici, i prodotti vitivinicoli tal quali, senza porre in essere alcuna trasformazione o manipolazione, per utilizzarli esclusivamente come ingredienti nella preparazione di alimenti e bevande diversi dai prodotti vitivinicoli, quali mosti, vini e aceti, dai succhi di frutta, dai prodotti vitivinicoli aromatizzati e dalle bevande spiritose;
- i vettori o gli spedizionieri che detengono nei propri locali prodotti vitivinicoli confezionati. Il complesso della documentazione accompagnatoria costituisce documentazione sostitutiva dei registri;
- i soggetti che effettuano attività di ricerca e sperimentazione, che detengono, in impianti a ciò appositamente destinati, esclusivamente prodotti vitivinicoli sottoposti a pratiche e trattamenti enologici sperimentali autorizzati;
- i rivenditori al minuto e i rivenditori di uve da vino che vendono esclusivamente a soggetti privati non tenuti alla presentazione della dichiarazione vitivinicola;
- i rivenditori di bevande da consumare esclusivamente sul posto;
- gli operatori viticoltori non vinificatori e quelli che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere all'acquisto di altri prodotti, a condizione che non effettuino alcuna pratica enologica ed operazione di imbottigliamento. In tal caso, l'obbligo della registrazione delle operazioni è assolto con la presentazione della dichiarazione di ''raccolta uve e produzione vitivinicola'' e con l'annotazione delle entrate e delle uscite in un modello cartaceo costituito da un'unica scheda sottoposta a vidimazione;
- i soggetti che non dispongono di stabilimenti e che detengono, presso i propri depositi, per la successiva rivendita all'ingrosso o al minuto, esclusivamente prodotti vitivinicoli confezionati da terzi, compresi coloro che hanno fatto imbottigliare, oppure che hanno fatto vinificare o produrre ed imbottigliare, da terzi per loro conto, a partire da prodotti vitivinicoli propri o acquistati. In tal caso la tracciabilità è garantita dalla documentazione accompagnatoria e dai registri detenuti dai terzisti coinvolti.
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©RIPRODUZIONE RISERVATA
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