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Nei Paesi UE vige il principio che ogni prodotto alimentare confezionato debba assicurare la rintracciabilità, ovvero la possibilità di ricostruire, a ritroso, il percorso dell'alimento o della bevanda, dal prodotto finito alle materie prime. Per tale esigenza, si è reso obbligatorio indicare nelle confezioni dei prodotti alimentari il numero di ''lotto''.
Per ''lotto'' si intende un insieme di unità di vendita prodotte o confezionate in circostanze identiche (art. 13 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 109, in applicazione della Direttiva CE n. 91/11).
Il lotto è determinato dal produttore o confezionatore, che è dunque libero di scegliere il sistema che ritiene più idoneo per risalire alla partita dalla quale proviene il prodotto in questione.
L'indicazione del lotto deve essere preceduta dalla lettera ''L''. L’indicazione di tale elemento non è richiesta:
Sono considerate indicazioni del lotto eventuali altre date qualora espresse con la menzione del giorno, del mese e dell'anno nonché le menzioni di cui all'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391.