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Il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, meglio noto come , apporta alcune modifiche all'art. 8 della Legge 238/2016 (Testo Unico del Vino e della Vite), in particolare, l'art. 224 ''Misure in favore della filiera agroalimentare'' introduce un'importante novità per i produttori di uva da vino comune.
La nuova norma impone, dal 1° gennaio 2021, ad ogni produttore di vini non a DOP/IGP, una resa massima di uva di trenta tonnellate ad ettaro, anziché cinquanta tonnellate come indicato nella Legge 238/2016.
Viene concessa una deroga per alcune aree vitate ove è ammessa una resa di uva per ettaro fino a quaranta tonnellate.
Tali aree saranno definite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della modifica normativa, dal Ministro alle Politiche Agricole, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, tenendo conto dei dati degli ultimi cinque anni come risultante dalle dichiarazioni di produzione. In tutti gli altri territori vigerà il limite di trenta tonnellate.