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Federica Milani
pacchetto-ortofloro-plus La circolazione del vino: piccolo produttore non munito di deposito fiscale vende in Europa a soggetto passivo

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il piccolo produttore di vino che vuole vendere il proprio prodotto ad un soggetto passivo, quindi munito di partita iva, residente nel territorio dell’unione europea, deve portare a termine alcuni importanti controlli e adempimenti, sia preliminari che successivi alla vendita. gli adempimenti da assolvere riguardano la materia fiscale, nello specifico legata all’applicazione di iva, e la materia doganale e delle accise. suddividiamo innanzitutto gli adempimenti preliminari da quelli successivi alla vendita. cosa si deve controllare prima di iniziare la contrattazione con il cliente e quindi inviare la merce? controlli preliminari iva. il piccolo produttore è tenuto a verificare che la partita iva del cliente sia iscritta al vies, attraverso il controllo di quest’ultimo sulla piattaforma dedicata. solo se il risultato della ricerca effettuata confermerà la validità della partita iva del cliente, potrà essere emessa fattura senza applicazione dell’iva, con la dicitura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), d.l. n. 331/1993. nel caso in cui la partita iva non risulti valida e quindi non iscritta al vies, dovrà essere applicata l’iva nella successiva fase di emissione della fattura. è buona pratica, in fase di controllo, conservare una stampa della verifica effettuata, seppur non obbligatoria, ed avvisare il cliente nel caso in cui quest’ultima non risulti iscritta al vies. potrebbe risultare utile al cliente, sia per sua conoscenza che per correzione di un eventuale errore presente. controlli preliminari accise. una verifica fondamentale, da effettuare tramite accesso al sistema seed, riguarda il codice accise di cui deve disporre il destinatario. i soggetti autorizzati a ricevere il prodotto sottoposto ad accisa sono sempre e solo di tre tipi, riassumibili in:. depositari autorizzati;. destinatari registrati e in possesso del codice di accisa;. destinatari occasionalmente identificati anche in relazione ad una sola operazione. non ci sono alternative alla vendita di vino nel caso in cui il cliente non disponga di codice accisa, se non avvalersi di soggetti terzi a cui destinare la merce e far quindi assolvere gli adempimenti legati alla spedizione. contestualmente alla verifica del codice accisa, risulta fondamentale controllare che il cliente sia autorizzato a ricevere lo specifico prodotto inviato. dovrà essere autorizzato, quindi, a seconda dei casi, a ritirare vino tranquillo identificato con cpw200 o vino spumante al corrispondente cpw300. adempimenti in fase di emissione della fattura elettronica. una volta concluse con esito positivo le procedure di controllo, è possibile portare a termine gli adempimenti, di seguito riassunti:. emissione della fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), d.l. n. 331/1993 solo se il cliente risulta iscritto al vies, come precedentemente descritto. nel caso in cui la fattura venga emessa elettronicamente e trasmessa allo sdi, con indicazione del codice destinatario xxxxxxx, non dovrà essere inviato l’esterometro. al contrario, nel caso in cui la fattura non venga emessa in formato elettronico, risulterà necessario provvedere a tale adempimento. si ricorda che copia della fattura dovrà sempre essere fatta pervenire al cliente, in quanto quest’ultimo non riceverà la fattura elettronica tramite lo sdi;. invio modello intrastat. sempre e senza nessuna esenzione va inviato il modello intra 1-bis cessioni, trimestrale o mensile in base all’importo delle cessioni effettuate, al fine di comunicare l’avvenuta cessione intracomunitaria;. spedizione del vino. dopo aver preparato la spedizione e aggiornato il registro di cantina, il piccolo produttore senza deposito fiscale può avvalersi del modello mvv in luogo dell’e-ad per inviare il prodotto. il vino oggetto della cessione risulta essere in regime sospensivo ai fini dell’accisa, in quanto quest’ultima viene versata sempre nel paese di destinazione, in base alle aliquote da quest’ultimo applicate. una volta portata a termine la spedizione, il piccolo produttore dovrà informare l’ufficio dell’agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente delle operazioni intracomunitarie effettuate presentando, entro il quinto giorno successivo al termine di ciascun mese, una distinta delle medesime operazioni;. la prova della vendita. aspetto di non secondaria importanza riguarda la prova di uscita del prodotto dal territorio italiano. a cosa serve quindi questa prova? a tutelare il piccolo produttore rispetto a controlli e a dimostrare la corretta applicazione della normativa iva. solo nel caso in cui la merce risulti uscita dall’italia la cessione risulta non imponibile iva. in caso contrario, è necessario applicare iva al 22%. nella casistica descritta nel presente articolo può essere conservata come prova della cessione intracomunitaria una copia del modello mvv, che sia emesso in modalità cartaceo o elettronica, purché stampato su un supporto fisico, completo di firma e timbro del trasportatore. risulta valido ai fini della prova di uscita del prodotto dall’italia ogni altro documento di trasporto aggiuntivo, quale ad esempio il cmr firmato dal trasportatore per la presa in carico della spedizione;. casi che si possono verificare. non di rado, il piccolo produttore può incontrare degli ostacoli nel portare a termine la spedizione del proprio prodotto. di seguito, si riportano degli spunti di risoluzione di situazioni che si possono incontrare nella quotidianità:. destinatario che non possiede il codice accisa e non rientra tra i tre soggetti autorizzati sopranominati. le alternative sono due: il cliente decide di chiedere, in via temporanea e occasionale, in base alla normativa interna del proprio paese, il codice accisa. nel caso in cui l’accisa nel paese del cliente non sia pari a zero, il ricevente, una volta richiesto il codice accisa temporaneo, garantisce per il pagamento dell’accisa calcolata e per l’assolvimento degli adempimenti relativi. se il cliente non vuole attivarsi per richiedere il codice accisa, dovrà essere ricercato un soggetto che opera per conto terzi nel suo stato, dotato di deposito fiscale, sul quale appoggiare l’arrivo del prodotto;. destinatario che non accetta la spedizione con mvv. in questo caso, il piccolo produttore dovrà necessariamente appoggiare la sua spedizione ad un deposito fiscale italiano, che esegue la procedura per l’invio del prodotto a deposito fiscale del cliente o di suo appoggio. è questa l’alternativa che potrebbe spingere il piccolo produttore di vino, in base alla mole e possibilità di vendita ue, a dotarsi di codice accise e quindi di deposito fiscale per poter svolgere in autonomia la procedura e non aver bisogno di terzi soggetti. la vendita di vino da soggetto passivo dotato di deposito fiscale viene trattata in un articolo specifico. dott.ssa federica milani, commercialista. federica milani ©riproduzione riservata
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