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L'articolo 48 della Legge 238/2016 (Testo Unico del Vino e della Vite), al comma 6, stabilisce che i vini DOCG devono essere immessi in consumo in bottiglia o altro contenitore muniti di uno speciale contrassegno.
Quest'ultimo può essere impiegato anche per i vini DOC, in alternativa al lotto.
Le caratteristiche, le diciture e le modalità per la fabbricazione, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni sono stabilite mediante il Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2020.
La fascetta certifica l'autenticità del prodotto e contiene sistemi anticontraffazione, visibili ed invisibili, con tracciabilità gestita da banche dati dedicate. La fascetta è numerata e contiene le seguenti informazioni:
I soggetti titolari del codice ICQRF possono ritirare le fascette presso gli organismi di controllo o i consorzi delegati. Queste devono essere conservate nelle confezioni originali fino al loro utilizzo, poste in luogo asciutto e a temperatura ambiente costante, evitando l'esposizione alla luce diretta del sole.
L'applicazione delle fascette deve avvenire su una superficie asciutta, esercitando una lieve pressione, in modo tale da impedirne il riutilizzo e cosicché le indicazioni ivi riportate siano leggibili.
Le dimensioni ammesse per i contrassegni di Stato sono previste dall'allegato 2 del Decreto Ministeriale del 27 febbraio 2020:
Le fascette utilizzate devono essere annotate sui registri di cantina così da garantirne la tracciabilità e poter individuare, in caso di controllo, la corrispondenza tra il quantitativo di fascette prese in carico e quelle usufruite. L'organismo di controllo ha il compito di verificare tale correlazione e segnalare eventuali differenze all'ICQRF.
Per ciascuna partita di vino a DO, è ammesso uno scarto massimo di 1,5% tra la quantità di fascette ritirate e la quantità di confezioni realizzate. Qualora venga superato tale limite, l'imbottigliatore deve comunicare, nell'arco delle 24 ore dall'accertamento del fatto, all'ICQRF e all'organismo di controllo, la quantità di fascette deteriorate, la serie e la numerazione. A seguito di verifica, l'ICQRF può autorizzare il rilascio di nuove fascette. In caso di furto delle fascette, invece, deve essere emessa denuncia all'autorità di pubblica sicurezza e inviare copia della denuncia all'ICQRF e all'organismo di controllo. Infine, allorché si tratti di deterioramento, vendita della partita come sfuso o declassamento della quantità, devono essere restituite all'organismo di controllo.
Non sono ammesse cessioni o vendite di fascette.
Il Testo Unico del Vino e della Vite prevede, per i vini IGT e DOC, l'apposizione in chiaro, su ogni contenitore, di un codice alfanumerico univoco non seriale, rilasciato dall'organismo di controllo o dal consorzio di tutela, in grado di rendere possibile l'identificazione di ciascun contenitore immesso sul mercato. Tramite questo codice deve essere possibile risalire all'azienda imbottigliatrice.
L'indicazione delle fascette sul registro telematico può essere effettuata al momento del carico del prodotto, con l'operazione CASD, e la designazione dello stesso, indicando il numero di serie e il numero iniziale e finale dei contrassegni: viene indicato l'intervallo delle fascette (numero e serie) rilasciate per l'intera partita certificata.
In alternativa, può essere registrato in fase di imbottigliamento, che può essere contemporaneo o meno alla vestizione completa del recipiente, con apposizione di un sistema di etichettatura, contrassegni di Stato/fascette ed eventuale capsula.
Qualora, invece, si proceda solo al riempimento e chiusura, anche provvisoria dei recipienti, successivamente dovrà essere utilizzata la specifica operazione di etichettatura - codice ETIC - per completare il confezionamento, con la quale si procede all'apposizione delle etichette e dei contrassegni di Stato (fascette) su prodotti vitivinicoli che sono già stati condizionati e identificati con un lotto.