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GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Obbligo di registrazione dell’arricchimento

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le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico dei prodotti vitivinicoli, ivi comprese quelle effettuate mediante concentrazione parziale, devono essere inserite nel registro di cantina. il reg. (ue) 274/2018 e il d.m. 20 marzo 2015 n. 293 definiscono i termini temporali per la registrazione delle entrate e delle uscite, nonché delle operazioni tecnologiche, ivi comprese le pratiche ed i trattamenti enologici ammessi. le operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico devono essere registrate preventivamente alla loro effettuazione nel caso sia stata inviata, in conformità al d.m. 9 ottobre 2012, n. 278 (articolo 4, commi 4 e 5), una dichiarazione preventiva, valida per più operazioni, che non contiene la data e l'ora d'inizio di ciascuna operazione. può essere invece registrata immediatamente dopo la loro avvenuta effettuazione nel caso in cui sia stata inviata, come previsto anche in tal caso dalla disciplina di settore, una dichiarazione preventiva per ogni operazione. per quanto riguarda la tenuta del registro telematico di cantina, istituito ai sensi del d.m. 20 marzo 2015, n. 293, nel quale ciascuna operazione risulti evidentemente codificata, si precisa che:. la pratica di arricchimento mediante aggiunta di mosto di uve concentrato (mc) oppure di mosto concentrato rettificato (mcr) presenta codice armc;. gli altri arricchimenti così indicati nella guida alla tenuta del registro telematico, disponibile sul portale sian, con riferimento quindi alla concentrazione parziale di mosti d'uva e vini, sono identificabili mediante il codice aard. gsa studio ©riproduzione riservata
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