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La vendita a soggetto passivo, munito di Partita IVA e residente nel territorio dell’Unione Europea, richiede lo svolgimento di alcuni importanti controlli e adempimenti, sia preliminari che successivi alla vendita. Gli adempimenti da assolvere riguardano la materia fiscale, nello specifico legata all’applicazione di IVA, e la materia doganale e delle accise.
Suddividiamo innanzitutto gli adempimenti preliminari da quelli successivi alla vendita. Cosa si deve controllare prima di iniziare la contrattazione con il cliente e quindi inviare la merce?
Il produttore vitivinicolo è tenuto a verificare che la Partita IVA del cliente sia iscritta al VIES, attraverso il controllo di quest’ultimo sulla piattaforma dedicata (VIES). Solo se il risultato della ricerca effettuata confermerà la validità della Partita IVA del cliente potrà essere emessa fattura senza applicazione dell’IVA, con la dicitura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), D.L. n. 331/1993. Nel caso in cui la Partita IVA non risulti valida e quindi non iscritta al VIES, dovrà essere applicata IVA nella successiva fase di emissione della fattura.
È buona pratica, in fase di controllo, conservare una stampa della verifica effettuata, seppur non obbligatoria, ed avvisare il cliente nel caso in cui quest’ultimo non risulti iscritto al VIES. Potrebbe risultare utile al cliente sia per sua conoscenza che per correzione di un eventuale errore presente.
Una verifica fondamentale, da effettuare tramite accesso al sistema SEED, riguarda il codice accise di cui deve disporre il destinatario per poterlo ritenere autorizzato.
I soggetti autorizzati a ricevere il prodotto sottoposto ad accisa sono di tre tipi:
Non ci sono alternative alla vendita di vino nel caso in cui il cliente non disponga di codice accisa, se non avvalersi di soggetti terzi a cui destinare la merce e far quindi assolvere gli adempimenti legati alla spedizione. Contestualmente alla verifica del codice accisa, risulta fondamentale controllare che il cliente sia autorizzato a ricevere lo specifico prodotto inviato. Dovrà essere autorizzato quindi, a seconda dei casi, a ritirare vino tranquillo identificato con CPW200 o vino spumante al corrispondente CPW300.
Una volta concluse con esito positivo le procedure di controllo è possibile portare a termine gli adempimenti, di seguito riassunti:
Federica Milani, Dottore Commercialista e Revisore Legale