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Federica Milani
pacchetto-ortofloro-plus La circolazione del vino: produttore dotato di deposito fiscale vende in Europa a soggetto passivo IVA

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la vendita a soggetto passivo, munito di partita iva e residente nel territorio dell’unione europea, richiede lo svolgimento di alcuni importanti controlli e adempimenti, sia preliminari che successivi alla vendita. gli adempimenti da assolvere riguardano la materia fiscale, nello specifico legata all’applicazione di iva, e la materia doganale e delle accise. suddividiamo innanzitutto gli adempimenti preliminari da quelli successivi alla vendita. cosa si deve controllare prima di iniziare la contrattazione con il cliente e quindi inviare la merce? controlli preliminari iva. il produttore vitivinicolo è tenuto a verificare che la partita iva del cliente sia iscritta al vies, attraverso il controllo di quest’ultimo sulla piattaforma dedicata (vies). solo se il risultato della ricerca effettuata confermerà la validità della partita iva del cliente potrà essere emessa fattura senza applicazione dell’iva, con la dicitura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), d.l. n. 331/1993. nel caso in cui la partita iva non risulti valida e quindi non iscritta al vies, dovrà essere applicata iva nella successiva fase di emissione della fattura. è buona pratica, in fase di controllo, conservare una stampa della verifica effettuata, seppur non obbligatoria, ed avvisare il cliente nel caso in cui quest’ultimo non risulti iscritto al vies. potrebbe risultare utile al cliente sia per sua conoscenza che per correzione di un eventuale errore presente. controlli preliminari accise. una verifica fondamentale, da effettuare tramite accesso al sistema seed, riguarda il codice accise di cui deve disporre il destinatario per poterlo ritenere autorizzato. i soggetti autorizzati a ricevere il prodotto sottoposto ad accisa sono di tre tipi:. depositari autorizzati;. destinatari registrati e in possesso del codice di accisa;. destinatari occasionalmente identificati anche in relazione ad una sola operazione. non ci sono alternative alla vendita di vino nel caso in cui il cliente non disponga di codice accisa, se non avvalersi di soggetti terzi a cui destinare la merce e far quindi assolvere gli adempimenti legati alla spedizione. contestualmente alla verifica del codice accisa, risulta fondamentale controllare che il cliente sia autorizzato a ricevere lo specifico prodotto inviato. dovrà essere autorizzato quindi, a seconda dei casi, a ritirare vino tranquillo identificato con cpw200 o vino spumante al corrispondente cpw300. adempimenti in fase di emissione della fattura elettronica. una volta concluse con esito positivo le procedure di controllo è possibile portare a termine gli adempimenti, di seguito riassunti:. emissione della fattura non imponibile ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), d.l. n. 331/1993 solo se il cliente risulta iscritto al vies, come precedentemente descritto. nel caso in cui la fattura venga emessa elettronicamente e trasmessa allo sdi, con indicazione del codice destinatario xxxxxxx, non dovrà essere inviato l’esterometro. al contrario, nel caso in cui la fattura non venga emessa in formato elettronico, risulterà necessario provvedere a tale adempimento. si ricorda che copia della fattura dovrà sempre essere fatta pervenire al cliente in quanto quest’ultimo non riceverà la fattura elettronica tramite lo sdi;. invio modello intrastat: sempre e senza nessuna esenzione va inviato il modello intra 1-bis cessioni, trimestrale o mensile, in base all’importo delle cessioni effettuate, al fine di comunicare l’avvenuta cessione intracomunitaria. adempimenti connessi alla spedizione del prodotto. spedizione del vino: dopo aver preparato la spedizione e aggiornato il registro di cantina, il produttore, dotato di deposito fiscale, prepara la bozza dell’e-ad. la bozza viene inviata al sistema delle dogane e viene convalidata, se priva di errori. in questa fase viene attribuito un identificativo arc che dovrà essere fornito al trasportatore. importante: il vino oggetto della cessione risulta essere in regime sospensivo ai fini dell’accisa, in quanto quest’ultima viene versata sempre nel paese di destinazione. la cauzione: solo se nel paese ue l’aliquota dell’accisa è di un importo diverso da zero (come per l’italia), il produttore dovrà preoccuparsi di calcolare l’importo della cauzione da trattenere. l’importo della cauzione, vincolata e ferma sino al termine del trasporto, è pari al 10% dell’accisa complessiva, calcolata nel paese di destinazione ue. importante: le aliquote possono essere diversificate in base alla categoria di vino, tranquillo o spumante. fine del trasporto e svincolamento della cauzione: quando il vino arriva al cliente ue e viene preso in carico, il produttore riceve la notifica di ricevimento. è questo il momento in cui la cauzione può ritenersi svincolata. la prova della vendita: riprendendo quanto appena descritto, in merito allo svincolo della cauzione eventualmente vincolata, il rapporto di ricezione giunto a seguito del compiuto trasporto è la prova stessa, da conservare, per giustificare la non imponibilità iva ex art. 41, d.l. 331/1993. federica milani, dottore commercialista e revisore legale. federica milani ©riproduzione riservata
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