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Tra i provvedimenti eccezionali imposti dalla pandemia da COVID-19, nel settore viticolo vi è l’adozione del Regolamento Delegato UE n. 2020/884. Con tale provvedimento sono state disposte delle deroghe al Regolamento Delegato UE n. 2016/1149, con riferimento alle sanzioni relative alle misure riservate alla "Ristrutturazione e riconversione dei vigneti” e della “Vendemmia verde”.
Per quanto riguarda la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, in base al nuovo Regolamento non verranno applicate le penalità ai casi di esecuzione parziale delle operazioni pianificate, se ascrivibili alle limitazioni susseguenti a cause riconducibili alla pandemia.
AGEA Coordinamento, con la nota n. 46425 del 14 luglio 2020, ha provveduto ad adeguare alcune proprie precedenti disposizioni in materia di sanzioni, per tenere conto delle previsioni contenute nel Regolamento Delegato UE n. 2020/884.
Tra le disposizioni oggetto di revisione vi è la Circolare di AGEA Coordinamento n. 21714 del 19 marzo 2020, nella quale venivano fornite le indicazioni da seguire nell’ipotesi in cui le superfici realizzate fossero inferiori a quelle autorizzate nelle domande di riconversione o ristrutturazione dei vigneti. Nel caso in cui tale scostamento fosse stato superiore al 20%, di norma, sarebbero previste delle riduzioni sui pagamenti, delle sanzioni ed eventuali recuperi sugli anticipi già erogati.
Con la Circolare n. 46425, AGEA Coordinamento ha illustrato come l’articolo 2, paragrafo 6, del Regolamento 2020/884, per le richieste di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2020, deroga quanto stabilito dai precedenti regolamenti e quanto normato con la Circolare AGEA Coordinamento n. 21714 del 19 marzo 2020.
Pertanto, esclusivamente per domande di pagamento presentate entro il 15 ottobre 2020, gli Organismi Pagatori potranno provvedere al pagamento delle superfici vitate realizzate senza l’applicazione di sanzioni o penalizzazioni e senza l’esclusione dalla misura per gli anni successivi, a condizione che le minori realizzazioni di almeno il 20% fossero riconducibili ai provvedimenti COVID.
Ora, con le istruzioni operative n. 71 pubblicate da AGEA il 31 luglio 2020, è stato stabilito che, per le sole domande di pagamento, presentate entro il 15 ottobre 2020 e riferite alle domande di sostegno relative alle campagne 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, i beneficiari che non fossero riusciti a realizzare le opere programmate con uno scostamento superiore al 20% potranno richiedere l’applicazione delle deroghe di cui all’articolo 2 del Regolamento UE 2020/884, tramite l’invio di una PEC all’ente istruttore.
È pertanto fondamentale che le imprese si attivino per segnalare le ragioni, riconducibili alla pandemia COVID-19, che hanno impedito la completa realizzazione degli interventi.
Qualora l’ente istruttore accolga l’istanza, nella fase di definizione del collaudo amministrativo finale saranno liquidate le superfici realizzate senza l’applicazione di alcuna sanzione o penalizzazione, compresa la non esclusione dalla misura per gli anni successivi.