il 10 settembre c.m., il parlamento ha approvato il d.l. 16 luglio 2020 n. 76 “misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” che apporta alcune modifiche alla legge 238/2016 “testo unico del vino e della vite”, entrate in vigore dal 15 settembre 2020. in particolare, gli articoli 43 e 43-ter apportano modifiche ai seguenti articoli della legge 238/2016:. articolo 10 comma 1, che definisce il periodo vendemmiale, ovvero il periodo durante il quale è possibile effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli, modificando la data di inizio in 15 luglio anziché 1° agosto. rimane invariata la data di termine al 31 dicembre;. articolo 12 comma 2, relativo alla produzione di mosto cotto che è ammesso produrre previa comunicazione all'icqrf. viene tolto l'obbligo di rispetto dei cinque giorni precedenti la data dell'operazione per l'invio della comunicazione;. articolo 14 comma 1, riguardante la preparazione di vini speciali in stabilimenti in cui si preparano anche vini che non possono utilizzare saccarosio e alcole. anche in questo caso, rimane obbligatoria la comunicazione preventiva all'icqrf, ma senza il rispetto della tempistica dei cinque giorni;. articolo 16 comma 2, la detenzione nelle cantine di alcuni vini e bevande diverse dal vino prevede non più la comunicazione preventiva, ma le modalità di comunicazione stabilite dall'icqrf;. articolo 31 comma 5, specifica che la menzione superiore non può essere abbinata alla menzione “novello”, fatte salve le denominazioni preesistenti;. articolo 33 comma 5, in merito ai requisiti necessari per il riconoscimento delle do, stabilisce che possono essere riconosciuti a docg, i vini già riconosciuti come doc da almeno sette anni, che siano ritenuti di particolare pregio per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 66%, inteso come media dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo, che rappresentino almeno il 66% della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, idonea alla rivendicazione della relativa denominazione, e che, negli ultimi cinque anni, siano stati certificati e imbottigliati dal 51% degli operatori autorizzati, che rappresentino almeno il 66% della produzione certificata di quella doc. la modifica ha innalzato la percentuale di rivendicazione necessaria dal 51% al 66%;. articolo 38 comma 7, in caso di calamità naturali, ovvero di adozione di misure sanitarie o fitosanitarie che impediscono temporaneamente agli operatori di rispettare il disciplinare di produzione, è consentito imbottigliare un vino al di fuori della pertinente zona delimitata. tale concessione viene stabilita mediante decreto ministeriale;. articolo 41 comma 5, per gli agenti vigilatori dei consorzi diviene una facoltà essere riconosciuti come agenti di pubblica sicurezza;. articolo 46, viene abrogato, pertanto non vi è più l'obbligo di riportare sulla capsula a chiusura dei contenitori il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore o in alternativa il numero di codice identificativo attribuito dall'icqrf. restano utilizzabili, fino ad esaurimento scorte, le vecchie chiusure;. articolo 64 comma 2, gli organismi di controllo devono essere accreditati in basi alla norma uni cei en iso/iec 17065:2012 e, in ogni caso, alla sua versione più aggiornata. gli organismi di controllo esistenti di natura pubblica devono adeguarsi a tale norma entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. il decreto va inoltre a modificare anche l'articolo 1 del d.l. 24 giugno 2014 n. 91, nei seguenti punti: per le violazioni alle norme in materia agroalimentare, per le quali è prevista l'applicazione della (sola) sanzione amministrativa pecuniaria, l'organo di controllo incaricato, nel caso in cui accerta (per la prima volta) l'esistenza di violazioni sanabili, diffida l'interessato ad adempiere alle prescrizioni violate (entro il termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'atto di diffida) e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell'illecito amministrativo, entro un termine non superiore a novanta giorni, anche presentando, a tal fine, specifici impegni. per violazioni sanabili si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili anche tramite comunicazione al consumatore. in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida di cui al presente comma, entro il termine indicato, l'organo di controllo procede ad effettuare la contestazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge24 novembre 1981, n. 689. in tale ipotesi, è esclusa l'applicazione dell'articolo 16 della citata legge n. 689 del 1981. la diffida è applicabile anche ai prodotti già posti in commercio, a condizione che per essi vengano sanate le violazioni nei termini di cui al presente comma. gsa studio ©riproduzione riservata