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I vini biologici, al pari di quelli ottenuti con un metodo convenzionale, devono sottostare alla normativa europea per quanto riguarda la disciplina dell'etichettatura.
A tal proposito, vedremo le indicazioni che permettono al consumatore di distinguere un prodotto biologico da uno convenzionale.
L'utilizzo in etichetta del termine vino biologico è stato introdotto con il Regolamento (UE) 203/2012, incluso il logo comunitario. Infatti, all'articolo 29-quinquies, viene definito che: “può essere utilizzato il logo comunitario di produzione biologica, di cui all'articolo 25, del Regolamento (CE) n. 834/2007, denominato dal 1° luglio 2010 ''logo biologico dell'UE'', a condizione che il processo di vinificazione sia conforme al presente Regolamento”.
Tali indicazioni certificano il rispetto delle regole di produzione biologica dalla vigna alla bottiglia. Infatti, gli operatori che utilizzano il “logo biologico dell'UE” conservano le registrazioni documentali, per un periodo di almeno cinque anni dopo l'immissione sul mercato del vino ottenuto da uve biologiche, tra cui i quantitativi corrispondenti del vino in litri, per categoria di vino e per anno.
Oltre alle indicazioni da apporre in etichetta previste dal Reg. (UE) 2019/33, per i vini biologici sono presenti altre indicazioni obbligatorie, riassunte all'articolo 7 del Decreto Ministeriale 18 luglio 2018, n. 6793:
[…]
L'articolo 2-bis del D.M. n. 3757 del 9 aprile 2020, modifica il comma 3) dell'articolo precedente con quanto segue: il codice identificativo attribuito dall'Organismo di Controllo all'operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente, ivi inclusa l'etichettatura è preceduto dalla dicitura «operatore controllato n. ...».
Inoltre, l'articolo 25 del Reg. (CE) 834/2007 specifica le modalità di utilizzo del logo di produzione biologico, ovvero: il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nell'etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente Regolamento. Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione […].
Infine, all'articolo 24 del Regolamento (CE) 834/2007, viene definito che: quando viene usato il logo comunitario, è necessaria un'indicazione nello stesso campo visivo del logo riguardo al luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole prende. Il luogo prende una delle forme seguenti:
La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall'indicazione di un Paese, nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel Paese.
Quindi, il termine ''vino biologico'' può essere utilizzato nel rispetto della normativa e salvo presenza di documentazione attestante l'effettiva produzione biologica.
Il logo biologico comunitario è riportato solo nel caso di ''vino biologico'' e non è utilizzabile per prodotti ottenuti in fase di conversione al biologico.
Unitamente al logo è necessaria l'indicazione del luogo di produzione della materia prima, come indicato precedentemente. Inoltre, è necessario il codice identificativo attribuito dall'Organismo di Controllo all'operatore produttore del vino (codice operatore) e il codice dell'Organismo di Controllo stesso, costituito dalle sigle IT - BIO più tre cifre.