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GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Il taglio varietale e di annata: normativa e registro

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in merito alla pratica enologica del taglio è necessario rispettare la normativa al fine di poter rivendicare l'eventuale varietà o annata nell'etichetta del prodotto finale. di seguito vedremo le regole principali del taglio, la modalità di annotazione sul registro telematizzato e le percentuali da rispettare per la rivendicazione in etichetta. la soluzione. partendo dalla definizione, per taglio si intende la miscelazione di vini o mosti di diversa provenienza, di diversa varietà, di diverse vendemmie o appartenenti a diverse categorie di vino o mosti. sono categorie diverse: il vino rosso, il vino bianco e i mosti da cui si può ottenere una di queste categorie; il vino senza dop/igp, il vino dop, il vino igp, nonché i mosti o i vini da cui si può ottenere una di queste categorie. secondo il testo unico della vite e del vino, all'articolo 38:. ''il taglio tra due o più mosti o vini a docg o doc o igt diversi comporta la perdita del diritto all'uso del riferimento geografico originario per il prodotto ottenuto, che può tuttavia essere classificato come vino igt qualora ne abbia le caratteristiche;. il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa do o ig comporta la perdita della certificazione acquisita, fatta salva la possibilità di richiedere una nuova certificazione per la nuova partita.''. il primo caso che analizziamo è il taglio varietale (codice manipolazione 7). se il taglio è finalizzato all'ottenimento di un vino designato da una sola delle varietà dei vini di partenza, il codice manipolazione è il 7. la percentuale da rispettare è del 15%, ovvero:. la varietà indicata in etichetta deve essere presente in quantità pari ad almeno l'85% del vino finale, quindi la varietà aggiunta può riguardare al massimo il 15% del volume del vino finale. qualora siano nominati due o più vitigni, o i loro sinonimi, il 100% del prodotto deve essere ottenuto da uve di tali varietà;. se non vietato dal disciplinare, un vino dop con indicazione del vitigno può essere tagliato con lo stesso dop di vitigno diverso, purché almeno l'85% provenga da quello che si vuole rivendicare. il secondo caso riguarda invece il taglio di annata (codice manipolazione 8), ovvero il taglio tra vini caratterizzati da annata di vendemmia diversa per cui vale la stessa regola del taglio varietale, cioè:. l'annata rivendicata deve riguardare almeno l'85% della partita di vino oggetto di taglio;. se non vietato dal disciplinare, un vino dop di una determinata annata può essere tagliato con lo stesso dop di un'annata diversa, purché almeno l'85% provenga da quella che si vuole rivendicare. vediamo le modalità di annotazione sul registro per la pratica del taglio. l'operatore seleziona dal gruppo ''pratiche enologiche'' il codice tagl. i dati richiesti sono i seguenti:. dati generali dove occorre specificare la data, il numero dell'operazione e l'eventuale committente se si tratta di conto terzi;. prodotti in scarico in cui vanno riportati i diversi prodotti vitivinicoli utilizzati nell'operazione ognuno con le sue caratteristiche;. prodotto in carico in cui va registrato il quantitativo di prodotto ottenuto dall'operazione. riportiamo un esempio pratico. i prodotti oggetto di taglio sono: 100 hl di vino igp 2015 syrah (vasca 1), 100 hl di vino igp 2015 merlot (vasca 2) e 25 hl di vino di igp merlot 2014 (vasca 3). il prodotto ottenuto è 225 hl di vino igp doppio vitigno merlot/syra 2015 contenuti nel recipiente 4 (85% dell'annata 2015 e varietà indicate in ordine decrescente per quantità). quindi, in generale, è da rispettare la percentuale del 15%, sia nel caso di taglio varietale che di annata. è comunque necessario tener presente l'eventuale disciplinare di produzione per verificare la possibilità o meno di effettuare il taglio e con quali finalità. fonte gsa. gsa studio ©riproduzione riservata
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