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Nell'ambito delle tipologie di prodotti troviamo il vino passito e il vino da uve stramature. È importante definire la differenza tra loro in quanto, sia dal punto di vista normativo che enologico, sono prodotti ben diversi.
Partendo dalle definizioni, il Regolamento (UE) 1308/2013, allegato VII, parte 2, c. 15 e 16, il vino ottenuto da uve appassite è il prodotto:
Mentre, il vino di uve stramature è il prodotto:
Gli Stati membri possono imporre un periodo di invecchiamento per questo prodotto.
A questa definizione normativa ne aggiungiamo una di carattere enologico, ovvero:
Il Testo Unico della Vite e del Vino, all'articolo 10, consente, senza obbligo di comunicazione, la fermentazione al di fuori del periodo vendemmiale per la produzione di particolari vini, ivi compresi i vini passiti purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le Regioni e le Province autonome interessate.
Nel medesimo Testo Unico, all'articolo 31, comma 9, vengono definite le menzioni in merito:
''Le menzioni «passito» o «vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a DO e IGT tranquilli, compresi i «vini da uve stramature» e i «vini ottenuti da uve passite» ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato.''
Per quanto riguarda l'etichettatura di queste due tipologie di prodotto, oltre alle menzioni sopra indicate, è possibile riportare i termini:
Quindi, oltre al metodo di ottenimento, è necessario tener presente il tenore zuccherino, prima, e il titolo alcolometrico, dopo, come parametri di discriminazione tra vini passiti e da uve stramature.
È importante anche rispettare la normativa riguardo l'etichettatura e le menzioni citate in precedenza, sempre consultando i relativi disciplinari di produzione.