In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37, della Legge n. 238/2016 (Testo Unico della Vite e del Vino), i conduttori dei vigneti iscritti allo schedario viticolo, che intendono rivendicare la produzione delle uve e dei vini a DOP e IGP, devono presentare annualmente la dichiarazione vendemmiale mediante i servizi del SIAN, sulla base dei dati dello schedario viticolo.
Il prossimo adempimento per il settore vitivinicolo è la dichiarazione di vendemmia, il cui termine di scadenza è fissato da Decreto per il 15 novembre, ma, dato che quest'anno coincide con un giorno festivo, slitta a lunedì 16 novembre.
Con tale dichiarazione, l'azienda rivendica i quantitativi di uva raccolta, acquistata e ceduta.
Si ricorda che tale dichiarazione è obbligatoria per i seguenti soggetti:
- i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;
- i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;
- i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;
- i soggetti che effettuano l'intermediazione delle uve;
- le associazioni e le cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina).
Casi particolari
La dichiarazione di vendemmia deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è uguale a zero e qualora i conduttori di vigneti abbiano effettuato la ''vendita su pianta'' delle uve.
Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:
- le persone fisiche o giuridiche o gli Organismi Associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di un'industria di trasformazione specializzata;
- i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato, né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;
- i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un Organismo Associativo.
Sono disponibili i servizi telematici che consentono di precompilare la dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro telematico, utilizzando i dati presenti alla data del 30 novembre. Tale opportunità non è valida per le aziende i cui vigneti si trovano nelle seguenti Regioni o Province autonome: Toscana, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia e le Province autonome di Bolzano e Trento. In questi casi è necessario fare riferimento alle istruzioni operative adottate da tali enti.
Per le aziende della Regione Toscana la dichiarazione deve essere presentata mediante istanza su ARTEA.
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