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pacchetto-ortofloro-plus Dichiarazione di vendemmia in scadenza al 16 novembre

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in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 37, della legge n. 238/2016 (testo unico della vite e del vino), i conduttori dei vigneti iscritti allo schedario viticolo, che intendono rivendicare la produzione delle uve e dei vini a dop e igp, devono presentare annualmente la dichiarazione vendemmiale mediante i servizi del sian, sulla base dei dati dello schedario viticolo. il prossimo adempimento per il settore vitivinicolo è la dichiarazione di vendemmia, il cui termine di scadenza è fissato da decreto per il 15 novembre, ma, dato che quest'anno coincide con un giorno festivo, slitta a lunedì 16 novembre. con tale dichiarazione, l'azienda rivendica i quantitativi di uva raccolta, acquistata e ceduta. si ricorda che tale dichiarazione è obbligatoria per i seguenti soggetti:. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e, successivamente, la cessione totale dell'uva prodotta;. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione con utilizzo esclusivo di uve proprie;. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta delle uve e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. i produttori di uva da vino che effettuano la raccolta, la cessione parziale e la vinificazione, con aggiunta di uve e/o mosti acquistati;. i soggetti che effettuano l'intermediazione delle uve;. le associazioni e le cantine cooperative (relativamente alle uve raccolte dai soci o per eventuali vigneti condotti direttamente dalla stessa cantina). casi particolari. la dichiarazione di vendemmia deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è uguale a zero e qualora i conduttori di vigneti abbiano effettuato la ''vendita su pianta'' delle uve. sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:. le persone fisiche o giuridiche o gli organismi associativi di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata o ad essere trasformata direttamente in succo di uva da parte del produttore oppure da parte di un'industria di trasformazione specializzata;. i produttori le cui aziende comprendono meno di 0,1 ettari di vigneto e il cui raccolto non è stato, né sarà, neppure in parte, immesso in commercio in qualsiasi forma;. i produttori che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo. sono disponibili i servizi telematici che consentono di precompilare la dichiarazione di produzione vini e mosti a partire dai dati del registro telematico, utilizzando i dati presenti alla data del 30 novembre. tale opportunità non è valida per le aziende i cui vigneti si trovano nelle seguenti regioni o province autonome: toscana, veneto, emilia romagna, piemonte, lombardia e le province autonome di bolzano e trento. in questi casi è necessario fare riferimento alle istruzioni operative adottate da tali enti. per le aziende della regione toscana la dichiarazione deve essere presentata mediante istanza su artea. gsa studio ©riproduzione riservata
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