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Il Ministero delle Politiche Agricole, con il Decreto n. 9341040 del 26 novembre 2020, che recepisce quanto stabilito dal Decreto Rilancio (art. 223 del Decreto Legge 19 marzo 2020 n. 34), successivamente modificato e integrato dal Decreto Agosto (Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104), ha attivato la misura per lo stoccaggio dei vini privati DOP e IGP stanziando un importo pari a 9.540.000 euro.
Beneficiari dell'aiuto sono i produttori, ovvero ogni persona fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono o fanno detenere per proprio conto il vino a denominazione di origine e/o a indicazione geografica.
Oggetto dell'aiuto sono i vini a DOCG e DOC, sia atti a divenire che certificati, e i vini IGT, detenuti presso gli stabilimenti del produttore o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, alla data del 31 luglio 2020. Ciò deve essere riscontrabile dalla dichiarazione di giacenza 2020 e dai dati riportati sul registro SIAN alla data di pubblicazione del decreto.
I prodotti oggetto di stoccaggio devono avere concluso il periodo di invecchiamento/affinamento previsto dal disciplinare. Il quantitativo di vino minimo ammesso non può essere inferiore a 100 ettolitri e non può essere superiore a 4000 ettolitri.
L'importo erogato è pari a:
L'aiuto sarà erogato al termine del periodo di stoccaggio. Il periodo di stoccaggio è fissato in sei mesi e decorre dalla data di perfezionamento della domanda.
La domanda dovrà essere presentata mediante il portale SIAN dal 30 novembre al 4 dicembre 2020 specificando:
Successivamente alla pubblicazione delle domande ammesse da parte di AGEA, con indicato il relativo contributo erogabile, sarà richiesto, entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione della stessa, il completamento della richiesta (perfezionamento domanda) con i seguenti dati:
Gli organismi di controllo incaricati svolgeranno le verifiche opportune redigendo apposito verbale di chiusura dello stoccaggio. È concessa una tolleranza sui quantitativi di vino stoccato del 5% rispetto a quanto ammesso a stoccaggio. In questo caso sarà ammesso a contributo il valore più basso tra quanto dichiarato e quanto accertato. Scostamenti maggiori del 5%, o altre difformità rilevate rispetto a quanto dichiarato comportano il mancato pagamento dell'aiuto.