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Il recente Decreto del 30 ottobre 2020, n. 9281513 ha introdotto alcune importanti novità relativamente ai documenti di trasporto. In particolare, detta le disposizioni per l'applicazione dell'art. 18, comma 1, del Decreto Ministeriale del 2 luglio 2013, ai fini dell'emissione dei documenti di accompagnamento cartacei ed elettronici che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo comma e paragrafo 5 del Reg. UE n. 2018/273.
I riferimenti normativi presi in considerazione dal Decreto sono i seguenti:
Le novità introdotte dal nuovo Decreto riguardano:
L'art. 3 comma 1 del Decreto 30 ottobre 2020, n. 9281513 riporta quanto segue: ''la data di entrata in applicazione delle disposizioni di cui al Capo III del D.M. è il 1° gennaio 2021, a partire dalla quale il documento vitivinicolo è emesso esclusivamente in modalità telematica, con le modalità previste dal D.D., ad eccezione di quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 e dall'articolo 4''.
Il 1° gennaio 2021 sarà possibile emettere il documento vitivinicolo esclusivamente in modalità telematica, nell'ambito dei servizi del SIAN, ad eccezione dei casi definiti dai commi 2, 3 e 4 dello stesso articolo e dall'art. 4 sotto descritti.
L'art. 3 comma 2 del Decreto 30 ottobre 2020, n. 9281513 riporta quanto segue: “è consentito utilizzare, esclusivamente per i trasporti di prodotti vitivinicoli che si svolgono interamente sul territorio nazionale, i documenti cartacei emessi nei casi e nei modi disciplinati dai Capi I e II del D.M. e dai Decreti PEC. I richiami al Regolamento (CE) n. 436/2008 contenuti nel D.M. si intendono fatti alle corrispondenti disposizioni del Regolamento”.
Per il trasporto dei prodotti vitivinicoli che si svolga interamente su territorio nazionale, sarà ancora possibile utilizzare gli MVV cartacei e gli MVV con convalida PEC.
L'art. 3 comma 3 del Decreto 30 ottobre 2020, n. 9281513 riporta quanto segue: “fatte salve le disposizioni contenute negli accordi stipulati dall'Unione Europea con i Paesi terzi, il comma 2 si applica anche ai trasporti effettuati interamente su territorio nazionale per i quali l'esportazione verso un Paese terzo avviene direttamente da una dogana d'uscita situata in Italia. L'articolo 11 del D.M. si applica esclusivamente ai trasporti del presente comma”.
L'utilizzo degli MVV cartacei e degli MVV con convalida PEC sarà concesso anche per i trasporti finalizzati all'esportazione verso un Paese terzo, la cui dogana di uscita è situata in Italia.
''A partire dalla data di cui al comma 1 (ovvero il 1° gennaio 2021) i trasporti previsti dall'articolo 3, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 748 del 7 luglio 2017 avvengono con documento MVV elettronico, fatta salva la deroga per i trasporti di uve di cui al comma 6 del medesimo articolo 3''.
Il trasporto delle uve destinate agli stabilimenti promiscui potrà essere accompagnato da MVV cartaceo o MVV con convalida PEC; mentre l'utilizzo dell'MVV elettronico diverrà obbligatorio per il trasporto dei prodotti ottenuti dalle uve, nonché dei mosti concentrati, mosti concentrati rettificati e sostanze zuccherine, confezionati in imballaggi di capacità superiore a 5 litri per i liquidi e 5 kg di peso per i solidi.
Infine, per il trasporto dei prodotti vitivinicoli confezionati che si svolge interamente sul territorio nazionale è consentito utilizzare un documento valido ai fini fiscali, ovvero un DDT integrato con le sottostanti informazioni:
Tale documento può essere utilizzato anche per il trasporto dei prodotti disciplinati dall'art. 7 del D.M. 2 luglio 2013, ovvero quei vini non confezionati contenuti in recipienti di capacità inferiore o uguale a 60 litri, trasportati, con mezzi propri del destinatario, esclusivamente su territorio nazionale, e ceduti direttamente al consumatore finale per uso proprio o familiare, con cessioni singole non superiori a 3 ettolitri.