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Il vino è un prodotto sottoposto ad accisa e può essere prodotto in stabilimenti gestiti in regime di deposito fiscale, in cantine e stabilimenti di produzione; in impianti di condizionamento e di deposito che effettuano movimentazioni intracomunitarie. Di seguito rispondiamo ai principali quesiti che ci vengono rivolti in materia.
Prima di iniziare, è opportuno riportare alcune definizioni, utili ad una migliore comprensione di quanto segue. In particolare, si intende per:
Secondo il Testo Unico delle Accise (TUA)[1], articolo 28, il regime di deposito fiscale è:
Il D.L. 504/1995, articolo 5, definisce che la fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria.
L'istituzione del deposito fiscale è autorizzata dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed è subordinata al rilascio di una licenza apposita (licenza fiscale).
Tali licenze sono rilasciate prima dell'inizio dell'attività, hanno validità illimitata e sono soggette al pagamento di un diritto annuale. Inoltre, a ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa, costituito da tredici caratteri alfanumerici (es. IT 00 FI A 12345 Z). La licenza di esercizio assume come numero identificativo il codice accisa.
Il depositario è obbligato, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10% dell'imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l'importo della cauzione non può essere inferiore all'ammontare dell'imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze.
Il depositario autorizzato italiano che cede il vino a soggetto passivo d'imposta di altro Paese UE deve emettere il DAA telematico (e-AD). Detto documento deve essere emesso nei confronti di uno dei seguenti soggetti:
Il D.M. 153/2001, all'articolo 7, definisce la contabilità del depositario autorizzato. Fatte salve le disposizioni specifiche per i singoli prodotti, il depositario autorizzato esercente impianto di fabbricazione di prodotti da sottoporre ad accisa tiene, conformemente alle istruzioni impartite dall'Agenzia:
Nello specifico, le registrazioni relative all'esercizio di un deposito fiscale di vino sono le seguenti:
Esistono dei codici da utilizzare nei documenti di trasporto nel caso di depositi fiscali, in particolare: il codice TARIC (codice numerico di dieci cifre) si applica alle operazioni di importazione, mentre per le esportazioni e per gli scambi intracomunitari può essere usato il codice di nomenclatura combinata (NC - codice numerico di otto cifre).
Quindi è obbligatorio istituire il regime di deposito fiscale con produzioni superiori a 1.000 hl/anno, nella media degli ultimi cinque anni. È facoltativo per coloro che producono meno di tale quantità, nel caso di movimentazioni intracomunitarie. Tale deposito possiede una licenza fiscale e un codice di accisa. Il documento che attesta le movimentazioni dei prodotti vitivinicoli è il DAA elettronico e tali prodotti sono contraddistinti da un codice (TARIC o NC).
[1] Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504