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pacchetto-ortofloro-plus Varietà in etichetta: ordine e percentuale

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in merito alla designazione del prodotto e, in particolare, all'indicazione della varietà, le aziende rivolgono spesso quesiti sulle modalità di rivendicazione di una o più varietà e sulla loro corretta segnalazione in etichetta. di seguito verrà spiegata la normativa di riferimento per rispondere a questi quesiti, con l'ausilio di un esempio pratico. la soluzione. secondo il regolamento (ue) 1308/2013, articolo 120, il nome di una o più varietà di uve da vino rientra nelle indicazioni facoltative per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli. infatti, l'articolo 50 del regolamento (ue) 2019/33 definisce che i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi, utilizzate per l'ottenimento nell'unione di prodotti vitivinicoli, possono figurare sull'etichetta di tali prodotti alle condizioni stabilite di seguito:. i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi possono essere indicati alle seguenti condizioni: qualora sia nominata solo una varietà di uve da vino o suo sinonimo, almeno l'85% del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tale varietà;. qualora siano nominate due o più varietà di uve da vino o loro sinonimi, il 100% del prodotto deve essere stato ottenuto da uve di tali varietà. le varietà di uve da vino devono figurare sull'etichetta in ordine decrescente di percentuale e in caratteri delle stesse dimensioni. per i prodotti vitivinicoli ottenuti nell'unione, i nomi delle varietà di uve da vino o loro sinonimi sono quelli specificati nella classificazione delle varietà di uve da vino di cui all'articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (ue) n. 1308/2013. nel medesimo regolamento, all'allegato iv, è possibile consultare l'elenco delle varietà di uve da vino e dei loro sinonimi che possono figurare sull'etichetta dei vini. per i prodotti vitivinicoli che non recano una dop o una igp, secondo l'articolo 51 del reg. (ue) 2019/33, gli stati membri possono decidere di utilizzare l'espressione “vino varietale”, completata da uno o da entrambi i seguenti nomi:. il nome dello stato membro o degli stati membri interessati;. il nome della, o delle, varietà di uve da vino. infine, il testo unico della vite e del vino, all'articolo 45 definisce le disposizioni per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite, ovvero: fatte salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a dop o a igp, qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:. figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;. rappresentare un quantitativo superiore al 15% del totale delle uve utilizzate, salvi i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;. figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica. le disposizioni precedenti si applicano anche per la produzione, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza dop o igp. quindi, per indicare il vitigno nei vini dop o igp occorre: seguire il disciplinare di produzione; se indico un solo vitigno almeno l'85% sia stato ottenuto da quella varietà; se indico due o più vitigni il 100% sia stato ottenuto da tali varietà. le varietà devono essere indicate in ordine decrescente di percentuale, con gli stessi caratteri, dimensioni, colore e intensità. infine, ogni vitigno deve essere presente almeno per 15%, ad eccezione della sua indicazione in modo descrittivo (ad esempio nella descrizione del vino spesso in retro-etichetta). gsa studio ©riproduzione riservata
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