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Si riepilogano di seguito le principali scadenze al 31 dicembre per il settore vitivinicolo.
Come previsto dall'art. 10 della Legge 238/2016, è consentito effettuare le fermentazioni entro il 31 dicembre. Oltre tale data vengono concesse solo le fermentazioni:
Per tale ragione, i prodotti non rientranti nei suddetti casi di esonero, oltre la data del 31 dicembre non possono risultare sul registro SIAN come VNF (vino nuovo ancora in fermentazione); il prodotto deve essere sottoposto ad un'operazione di ''cambio di stato'' da VNF a Vino Finito, mediante l'operazione SFEC - Cambio di stato.
Le disposizioni del Decreto Ministeriale 13/7/99 indicano il 31 dicembre come termine ultimo per il confezionamento dei prodotti con la menzione ''novello'', dell'annata relativa alla vendemmia da cui derivano le uve utilizzate per la loro produzione, che possono essere detenuti per la vendita o venduti fino ad esaurimento anche anni dopo.
La pratica di arricchimento è consentita fino al 31 dicembre, salvo diversa indicazione regionale o del disciplinare di produzione. Non possono essere arricchiti i vini ottenuti da uve appassite e da uve stramature, i vini generici, varietali e IGT destinati ad essere posti in commercio con un titolo alcolometrico totale superiore a 15% vol.
Le operazioni di acidificazione e disacidificazione dei mosti sono consentite entro il 31 dicembre.