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Lo scorso 24 dicembre è stato raggiunto l'accordo finale tra la Commissione Europea e il Regno Unito sulle condizioni per la reciproca cooperazione post Brexit, pertanto, dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito ha ufficialmente lasciato il Mercato Unico e l'Unione Dogane dell'UE, nonché tutte le politiche dell'UE e gli accordi internazionali.
L'accordo raggiunto prevede espressamente il divieto di introdurre dazi doganali o quote di importazione su tutte le merci scambiate, mentre per assolvere all'obbligo della dichiarazione di origine di un prodotto è sufficiente una semplice indicazione in fattura o su altro documento, purché sufficientemente dettagliata e tale da consentire l'identificazione del prodotto.
Nell'accordo è previsto anche il consenso allo sdoganamento della merce mediante presentazione anticipata della documentazione doganale in forma elettronica e la semplificazione delle varie procedure doganali.
Relativamente ai prodotti biologici, è stato stabilito il principio di mutua equivalenza e il riconoscimento delle produzioni di entrambe le parti. Questi possono essere immessi sul mercato UK e viceversa, a condizione che siano accompagnati da un certificato rilasciato da un organismo di controllo riconosciuto dall'autorità competente dell'UE. Tali prodotti possono riportare il logo dell'UE e/o quello del Regno Unito.
L'allegato al testo dell'accordo dedicato al commercio del vino stabilisce inoltre che possono essere posti sul mercato prodotti vitivinicoli elaborati secondo le pratiche enologiche autorizzate dalla normativa vigente, in conformità con gli standard OIV, così come i metodi di analisi impiegati. In merito all'etichettatura dei prodotti vitivinicoli, sono ammesse le diciture previste dalla normativa del Paese di importazione. Viene concessa la deroga ai grossisti e ai produttori di porre in commercio prodotti etichettati prima della data di entrata in vigore dell'accordo, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore stesso; mentre ai dettaglianti, fino ad esaurimento delle scorte.
L'operazione di scambio è riconosciuta come un'attività di esportazione verso Paese terzo e, pertanto, assoggettabile all'art. 8, D.P.R. n. 633/1972.