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Nella presentazione del prodotto, il Reg. UE n. 1308/2013 identifica la specifica dell'annata in etichetta tra le indicazioni facoltative, come riportato all'art. 120. Ciò viene ripreso anche dall'art. 49 del Reg. Delegato UE 33/2019.
La normativa nazionale, invece, riconosciuta nel D.M. 5 ottobre 2010 e nel Testo Unico del Vino e della Vite all'art. 31 sottostante, stabilisce l'obbligatorietà per vini DOP fermi.
''Per i vini a DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti, deve essere indicata nell'etichetta l'annata di produzione delle uve.''
Oltre a questo, occorre tenere di conto del Decreto Ministeriale 13 agosto 2012 che ne decreta l'obbligo anche per i vini novelli. Rimane invece un'indicazione facoltativa per le seguenti tipologie di vino:
Tipologia prodotto |
Indicazione obbligatoria o facoltativa |
Vini DOP fermi |
Obbligatoria |
Vini Novelli |
Obbligatoria |
Vini IGP |
Facoltativa |
Vini DOP spumanti, frizzanti e liquorosi |
Facoltativa |
Vini tranquilli senza DOP/IGP |
Facoltativa |
Vini varietali senza DOP/IGP |
Facoltativa |
L'indicazione dell'annata in etichetta è sempre subordinata al fatto che almeno l'85% delle uve utilizzate nell'elaborazione sia stato raccolto nell'anno indicato.
Pertanto, è consentito eseguire un taglio con un prodotto di annata diversa, a condizione che l'85% del prodotto appartenga all'annata dichiarata. Tale aspetto deve essere tenuto di conto anche in fase di trasferimento o cessione del prodotto ad un soggetto terzo, il quale deve tenere presente, al momento del confezionamento ed etichettatura del prodotto, che è stato oggetto di taglio di annata.
Tale operazione viene specificata sul documento di trasporto con il codice “8”, taglio di annata.
I prodotti senza DOP e IGP per i quali si decide di specificare l'annata, oltre a valere la stessa regola sovrastante, sono soggetti ai controlli degli Organismi di controllo come previsto dal D.M. 18 luglio 2018.
Gli operatori devono scegliere l'Organismo di controllo tra quelli iscritti negli elenchi ministeriali e comunicarlo all'ICQRF.