Articoli
Tutti gli aggiornamenti, gli approfondimenti e i casi pratici analizzati e realizzati dai nostri esperti in materia agricola, fiscale, economica e del lavoro.
A partire dal 1° gennaio 2021, il Regno Unito è diventato ufficialmente un Paese terzo e, conseguentemente, l'invio dei prodotti verso un Paese extra UE è possibile solo attraverso nuove procedure di esportazione definite dall'organismo britannico.
Premesso che il ''vino'', identificato come bevanda alcolica prodotta esclusivamente dalla fermentazione di uve fresche, compresi i vini spumanti e liquorosi, è ricompreso nel codice merceologico 2204 e che per vendere vino in Gran Bretagna è necessario essere titolari di un codice EORI - Economic Operator Registration and Identification, vediamo di seguito, a livello operativo, gli adempimenti e le nuove linee guida da seguire.
È possibile importare vino in UK o esportarlo dall'UK senza certificato VI-1 nel caso in cui il vino sia:
DEFRA (Department Of Environment Food & Rural Affairs) ha comunque confermato che i certificati VI-1 non saranno richiesti per il vino nell'Unione Europea importato in Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia e Galles) dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Il vino spedito sfuso dall'UE ed imbottigliato in UK avrà bisogno di analisi effettuate da un laboratorio UK o da un laboratorio o autorità designata autorizzati nell'UE.
Dopo il 30 giugno 2021, il certificato VI-1 UK sarà necessario per le merci spedite dall'UE alla Gran Bretagna, ma le modalità devono essere ancora definite. Se si mantiene l'attuale situazione, sarà necessario includere i risultati delle analisi, effettuate da laboratori autorizzati, dei seguenti valori:
Tale modulo VI-1, quando sarà obbligatorio, dovrà essere completato dall'esportatore, vistato da una competente autorità del Paese di esportazione ed in molti casi deve includere i risultati dei test di laboratorio sopra citati, salvo modifiche o semplificazioni che verranno comunicate dall'ente britannico.
È stato stabilito un periodo di adeguamento per l'etichettatura dei prodotti agroalimentari, incluso il vino, a partire dal primo gennaio 2021 e fino al 30 settembre 2022. I prodotti vitivinicoli dell'Unione Europea potranno continuare ad essere immessi sul mercato del Regno Unito senza modifiche fino al 30 settembre 2022.
Per i prodotti preconfezionati (compreso il vino) si potrà quindi utilizzare l'indirizzo inglese (food business operator se stabilito in UK, oppure dell'importatore) o europeo, ma dal 1° ottobre 2022 sarà necessario il nome e l'indirizzo di un importatore o imbottigliatore UK (accanto al quale potrà comparire anche l'indirizzo europeo).
Le bottiglie già immesse sul mercato UK potranno continuare ad essere vendute fino all'esaurimento delle scorte.
Il marchio ''CE'' e il simbolo ''E" continueranno ad essere riconosciuti dal Regno Unito.
Per agevolare il processo di transizione, la Gran Bretagna ha riconosciuto l'UE come equivalente ai fini del commercio di prodotti biologici fino al 31 dicembre 2021, pertanto gli alimenti certificati come biologici in Europa, continueranno ad essere accettati come biologici in Gran Bretagna, fino a tale data.
Di conseguenza, anche il logo biologico dell'UE (la foglia verde) sarà ancora accettato. Per il momento, fino al 30 giugno 2021, i prodotti biologici importati in Gran Bretagna dall'UE non richiederanno un certificato di ispezione (COL).
A partire dal 1° luglio 2021, i prodotti biologici importati dall'UE dovranno essere accompagnati da un “COL”, quindi gli esportatori UE dovranno essere certificati da un organismo di controllo che rilascerà il “COL” per esportare in Gran Bretagna.
Gli organismi di controllo dei Paesi terzi, a partire dal 1° luglio 2021, devono rilasciare il COL prima che la spedizione parta e, entro il suo arrivo in UK, il COL inglese dovrà essere fornito alla Port Health Authority (PHA). Può essere presentata una copia purché sia seguita dall'originale entro dieci giorni.