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In ottemperanza a quanto disposto dal Testo Unico del Vino e della Vite, per la campagna 2020/2021 è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Regioni sul Decreto Ministeriale che regola i tempi della fermentazione dei vini.
Secondo quanto previsto dall'art. 10 della Legge 238/2016, il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1° agosto al 31 dicembre.
Con il Decreto Semplificazioni, D.L. 76/2020, l'inizio del periodo vendemmiale viene anticipato al 15 luglio.
Rimane, invece, invariato il termine ultimo al 31 dicembre, salvo Decreto annuale del Ministero.
A seguito dell'intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni restiamo, infatti, in attesa della pubblicazione ufficiale del Decreto sia in Gazzetta Ufficiale che nel sito internet ufficiale del MIPAAF, viene stabilito il termine ultimo per eseguire le fermentazioni e le rifermentazioni oltre la data del 31 dicembre.
Per i vini DOP e IGP, con le menzioni "passito", "vin santo", "vendemmia tardiva", sono consentite le fermentazioni e rifermentazioni fino al 30 giugno 2021.
Per i vini non a DOP e non a IGP ottenuti da uve appassite o vini per i quali il processo di vinificazione avviene in contenitori di terracotta o altre tipologie di recipienti riempiti di uva pigiata unitamente alle bucce, il termine ultimo per le fermentazioni e rifermentazioni è fissato al 30 giugno 2021.
Per il vino DOCG Colli di Conegliano "Torchiano di Fregona", la data ultima per il procedimento è fissata al 31 agosto 2021.