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In tema di etichettatura, spesso sorgono dubbi in capo agli operatori riguardanti le indicazioni da riportare nell'ambito della capsula, quale sistema di copertura dei sistemi di chiusura per i prodotti vitivinicoli imbottigliati.
A tali dubbi risponderemo di seguito illustrando la novità apportata dal Decreto Semplificazioni (D.L. 76/2020).
Il Testo Unico della Vite e del Vino (Legge 238/2016), all'articolo 46, riporta quanto segue riguardo ai sistemi di chiusura: “Il sistema di chiusura dei contenitori di capacità pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea o, in alternativa, il numero di codice identificativo attribuito dall'ICQRF”.
Tale articolo è stato modificato dal Decreto Semplificazioni - Decreto Legge n.76 del 16 luglio 2020 - all'articolo 43-ter, come di seguito:
1. Alla Legge 12 dicembre 2016, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni: l'articolo 46 è abrogato.
Quindi, con l'abrogazione dell'articolo 46 del Testo Unico, non vi è più l'obbligo di riportare sulla capsula a chiusura dei contenitori il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore/del produttore o, in alternativa, il codice ICQRF.
Rimane comunque la possibilità di utilizzare le vecchie diciture.