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In merito alle pratiche enologiche ammesse dalla normativa comunitaria e nazionale, vengono spesso posti quesiti riguardanti le condizioni di applicazione e i limiti per l'utilizzo di tali pratiche.
Di seguito, vedremo il Regolamento principale in tema di pratiche enologiche e di composti enologici, con le relative limitazioni e autorizzazioni.
Il riferimento normativo di base per i prodotti e le pratiche enologiche è da identificarsi con il Regolamento (UE) 2019/934, dove, all'articolo 3, definisce che:
“Le pratiche enologiche autorizzate e le restrizioni di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, relative all'elaborazione e alla conservazione dei prodotti vitivinicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato VII, parte II, del medesimo Regolamento, sono stabilite nell'allegato I del presente Regolamento”.
L'allegato I presenta: