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Il Decreto 6899 del 30/06/2020 definisce i vigneti eroici e i vigneti storici, indicando i criteri per la loro individuazione e le tipologie degli interventi ammessi, come previsto dall'art. 7, comma 3 della Legge 238/2016.
Vigneti eroici
La definizione data dall’art. 2 indica che “si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole”.
Le caratteristiche di tali vigneti sono espresse nell’articolo 3:
pendenza del terreno superiore a 30%;
altitudine media superiore a 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
viticoltura delle piccole isole.
Vigneti storici
L’articolo 2 indica che “si definiscono storici, i vigneti la cui presenza è segnalata ina una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960.
La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici”.
Anche in questo caso, le caratteristiche di tali vigneti sono riportate nell’articolo 3:
presenza sulla superficie fin da data antecedente al 1960 debitamente documentata;
possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione;
presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come:
terrazzamento;
ciglionamento;
rittochino;
cavalcapoggio;
girapoggio.
Sono considerati storici anche:
i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti abbiano le caratteristiche principali dell'iscrizione;
i vigneti afferenti ai territori che hanno ottenuto il riconoscimento dell'UNESCO di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione si riferisca alla viticoltura;
i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche Legge regionali o individuate da piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.
Gli interventi ammessi
Sono ammessi interventi volti al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti che rispondono ad uno dei seguenti parametri:
seguire pratiche tipiche di ciascun territorio che rispettino l'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito;
effettuare interventi che prevedono il consolidamento di strutture permanenti o semipermanenti e preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico;
utilizzare vitigni autoctoni o autorizzati da specifici disciplinari di produzione dell'area in cui è localizzato il vigneto;
effettuare interventi atti a valorizzare la promozione e la pubblicità delle produzioni riconducibili alla ''viticoltura eroica e storica'' mediante l'uso di un marchio nazionale che verrà introdotto con un nuovo provvedimento.
Come richiedere il riconoscimento
i soggetti interessati presentano alle Regioni di competenza, secondo le modalità da esse stabilite, la domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico allegando la documentazione comprovante;
l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande viene gestita dalle Regioni;
pubblicazione dell'elenco dei vigneti riconosciuti come eroici o storici;
controlli di verifica da parte delle Regioni degli interventi per cui sono stati erogati contributi.