Il Decreto 6899 del 30/06/2020 definisce i vigneti eroici e i vigneti storici, indicando i criteri per la loro individuazione e le tipologie degli interventi ammessi, come previsto dall'art. 7, comma 3 della Legge 238/2016.
Vigneti eroici
La definizione data dall’art. 2 indica che “si definiscono eroici i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole”.
Le caratteristiche di tali vigneti sono espresse nell’articolo 3:
- pendenza del terreno superiore a 30%;
- altitudine media superiore a 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano;
- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni;
- viticoltura delle piccole isole.
Vigneti storici
L’articolo 2 indica che “si definiscono storici, i vigneti la cui presenza è segnalata ina una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960.
La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici”.
Anche in questo caso, le caratteristiche di tali vigneti sono riportate nell’articolo 3:
- presenza sulla superficie fin da data antecedente al 1960 debitamente documentata;
- possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione;
- presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, come:
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- terrazzamento;
- ciglionamento;
- rittochino;
- cavalcapoggio;
- girapoggio.
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Sono considerati storici anche:
- i vigneti appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell'iscrizione e i vigneti abbiano le caratteristiche principali dell'iscrizione;
- i vigneti afferenti ai territori che hanno ottenuto il riconoscimento dell'UNESCO di eccezionale valore universale e ove il criterio di iscrizione si riferisca alla viticoltura;
- i vigneti ricadenti in aree oggetto di specifiche Legge regionali o individuate da piani paesaggistici volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli.
Gli interventi ammessi
Sono ammessi interventi volti al ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti che rispondono ad uno dei seguenti parametri:
- seguire pratiche tipiche di ciascun territorio che rispettino l'ambiente pedoclimatico in cui il vigneto è inserito;
- effettuare interventi che prevedono il consolidamento di strutture permanenti o semipermanenti e preservino anche il suolo dal dissesto idrogeologico;
- utilizzare vitigni autoctoni o autorizzati da specifici disciplinari di produzione dell'area in cui è localizzato il vigneto;
- effettuare interventi atti a valorizzare la promozione e la pubblicità delle produzioni riconducibili alla ''viticoltura eroica e storica'' mediante l'uso di un marchio nazionale che verrà introdotto con un nuovo provvedimento.
Come richiedere il riconoscimento
- i soggetti interessati presentano alle Regioni di competenza, secondo le modalità da esse stabilite, la domanda per il riconoscimento di vigneto eroico o storico allegando la documentazione comprovante;
- l'istruttoria per l'ammissibilità delle domande viene gestita dalle Regioni;
- pubblicazione dell'elenco dei vigneti riconosciuti come eroici o storici;
- controlli di verifica da parte delle Regioni degli interventi per cui sono stati erogati contributi.
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