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In merito al processo di spumantizzazione, sono molte le domande relative alla comunicazione da effettuare all'ICQRF competente per il territorio, in via preventiva rispetto alla spumantizzazione stessa.
Di seguito vediamo cosa stabilisce la normativa a riguardo e le modalità per effettuare tale comunicazione.
Il Testo Unico della Vite e del Vino (Legge 238/2016), all'articolo 14, comma 1, riporta l'obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di spumantizzazione: “La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose […] possono essere seguite anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, […] a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale”.
In merito, il Decreto Legge n. 76/2020, all’articolo 43, ha apportato modificazioni al Testo Unico della Vite e del Vino, come riportato di seguito: “all'articolo 14, comma 1, le parole “, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione”, sono soppresse”.
Quindi, permane l'obbligo di comunicazione preventiva, ma senza il vincolo dei cinque giorni antecedenti le operazioni di spumantizzazione. Pertanto, la registrazione della dichiarazione può essere effettuata anche lo stesso giorno dell'operazione.
Le modalità di presentazione della comunicazione preventiva di spumantizzazione sono illustrate nella Guida alle dichiarazioni preventive di arricchimento e spumantizzazione, dove si precisa che la comunicazione deve essere effettuata tramite il portale MIPAAF (sian.it), accedendo all'area riservata con le credenziali aziendali, selezionando la funzione che consente la compilazione di una dichiarazione preventiva di spumantizzazione a partire dall'operazione di registro SPAB. La procedura prevede di selezionare dal menu: COMUNICAZIONE/DICHIARAZIONI >> PREVENTIVE >> SPUMANTIZZAZIONE >> NUOVA DICHIARAZIONE
La funzione propone quattro diverse sezioni per poter fornire i dati necessari alla compilazione della dichiarazione in modo ordinato.
Nella sezione COMMITTENTE, se la dichiarazione è per conto terzi, va indicato il committente selezionandolo tra i diversi soggetti presenti nell'anagrafica.
Nella sezione DATI GENERALI devono essere indicati:
La sezione PRODOTTI UTILIZZATI NELLA CUVEE serve per indicare i prodotti utilizzati nella cuvée ed è necessaria per reperire le informazioni relative all'operazione di registro SPAB-Elaborazione vini spumanti.
La sezione ATTO A DIVENIRE va compilata scegliendo il prodotto di interesse tramite lo specifico pulsante. In risposta sono elencati tutti i prodotti spumanti presenti in giacenza.
L'ultima sezione RIEPILOGO contiene i dati riepilogativi della dichiarazione di spumantizzazione. A questo punto è possibile effettuare un ricalcolo dei dati (se è stata cambiata qualche informazione) tramite il relativo pulsante oppure è possibile trasmettere la dichiarazione all'ufficio ICQRF competente. In caso di esonero dalla tenuta del registro telematico SIAN o in caso di temporanea indisponibilità del sistema è possibile utilizzare il modello cartaceo, contenente le stesse informazioni indicate sopra.