Seleziona qualsiasi testo e clicca sull'icona per ascoltarlo!
GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Perdite, cali e superi: ecco le regole da seguire!

Please publish modules in offcanvas position.

il reg. ue 274/2018, all'articolo 19, demanda agli stati membri la determinazione di regole e di tempistiche utili per tracciare i cali, i superi e le perdite di lavorazione, nonché il consumo familiare del produttore. si tratta di operazioni che determinano una modifica delle giacenze di cantina e, pertanto, al pari delle vendite e delle cessioni, devono essere adeguatamente giustificate e rendicontate nel registro telematico. il d.m. 20 marzo 2015, n. 293, all’articolo 4 ha fissato le regole per la registrazione di tali operazioni: in particolare, ha stabilito che le perdite, i cali (contrassegnate dal codice perd nel registro telematico) ed i superi (supe) dovuti a lavorazioni, trasformazioni o giacenze, devono essere riportati nel registro telematico nel momento in cui vengono ultimate le operazioni che li hanno determinati o posti in evidenza. cali e perdite ammessi. sono ammessi cali, perdite e scostamenti di giacenza che, in una campagna vitivinicola, risultino uguali o inferiori all' 1,5% ragguagliati all’anno e rapportati al complesso delle singole quantità detenute, ancorché cedute. cali e perdite per prodotti sottoposti ad invecchiamento. si deve considerare una specifica deroga nel caso di maturazione o invecchiamento dei prodotti vitivinicoli in contenitori di legno: in tali circostanze, sono ammessi cali e perdite fino al 4%. casi particolari. non rientrano tra i cali di cui sopra, quelli relativi ai volumi di prodotti distrutti o perduti per causa di forza maggiore, come nel caso di rotture di tubazioni, valvole dei recipienti vinari o furti. tali casi devono essere immediatamente comunicati, anche tramite pec, all'ufficio dell'icqrf territorialmente competente e la relativa perdita deve essere annotata sul registro telematico di cantina. consumo familiare. relativamente al consumo familiare del produttore, esso deve essere registrato con una specifica annotazione - mediante l'utilizzo del codice auco - che, in deroga ai termini previsti dal d.m. 20 marzo 2015, articolo 5, può essere effettuata annualmente, a prescindere dal sistema di contabilità aziendale e dalla produzione annua (maggiore o inferiore a mille ettolitri) dell'impresa vitivinicola. superi. i superi ammessi devono rientrare nel limite dell'1,5% e devono essere registrati esclusivamente come prodotti vitivinicoli generici, senza possibilità di utilizzare alcuna indicazione facoltativa. le eccedenze eventualmente riscontrate per i vini dop, igp e varietali devono essere declassate o riclassificate. si tratta di un aspetto che deve essere considerato anche in relazione alla circostanza prevista e sanzionata dall'articolo 72 del testo unico del vino (“sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli”), da verificare considerando le tolleranze previste e previa riconciliazione dei conti, di quantitativi di vino o di prodotti vitivinicoli stoccati nello stabilimento enologico ma non documentalmente giustificati. gsa studio ©riproduzione riservata
Chiudi lettore contestuale