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Con il Decreto n. 268921 del 10 giugno 2021, recante disposizioni relative alle modalità di applicazione dell'articolo 1, comma 135 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali fornisce indicazioni sull'importo erogato a titolo di aiuto per lo stoccaggio privato dei vini di qualità.
La somma stanziata è pari a 10 milioni di euro, destinata ai produttori, ovvero ad ogni persona fisica o giuridica, o loro associazione, che ha prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati, che detengono o fanno detenere per proprio conto il vino a denominazione di origine e/o indicazione geografica.
I vini da destinare a stoccaggio devono essere detenuti (o fatti detenere per proprio conto) dal produttore e risultare a DOCG/DOC/IGT o atti a divenire tali alla data di pubblicazione del Decreto sul sito istituzionale del Ministero (ovvero al 15 giugno 2021), nonché risultare tali alla medesima data dal registro telematico. Inoltre, i vini atti a divenire vini DOCG, DOC o IGT devono aver concluso il periodo di invecchiamento/affinamento previsto dal disciplinare.
Il quantitativo di vino non può essere inferiore a 100 ettolitri e superiore a 4.000 ettolitri.
L'importo dell'aiuto viene calcolato in:
Il periodo di stoccaggio è fissato in sei mesi dalla data di perfezionamento della domanda.
La procedura di presentazione della domanda, per ogni stabilimento in cui si trova il vino oggetto di stoccaggio, è da effettuarsi mediante il portale SIAN nei cinque giorni consecutivi dalla data indicata sulla Circolare AGEA.
Nella domanda devono essere indicati:
Decorso tale termine, AGEA pubblica l'elenco delle domande ammesse e il relativo contributo; qualora il contributo erogabile superi l'importo ammissibile, AGEA procede ad una riduzione proporzionale dei volumi di vino oggetto di stoccaggio.
Il produttore ha cinque giorni di tempo per comunicare la non accettazione della riduzione, altrimenti si considera tacita accettazione del contributo ammesso.
Il mancato rispetto dell'impegno assunto comporta una sanzione amministrativa di cui all'art. 64, paragrafo 4 lett. d) del Reg. 1306/2013, ovvero la mancata concessione del diritto di partecipare al regime di aiuto o alla misura di sostegno, oppure ad un'altra misura in questione o del diritto di beneficiarne, per un periodo fissato di due anni. Inoltre, se è stato richiesto un anticipo, AGEA procederà all'incameramento della fidejussione.
Successivamente AGEA pubblica l'elenco definitivo delle domande ammesse.
Entro cinque giorni lavorativi dalla pubblicazione dell'elenco definitivo, i produttori perfezionano la domanda indicando:
La tolleranza ammessa sui quantitativi di vino stoccato è del 5% rispetto a quanto ammesso a stoccaggio. In questo caso sarà ammesso a contributo il valore più basso tra quanto dichiarato e quanto accertato. Scostamenti superiori al 5% comportano il mancato pagamento dell'aiuto, così come eventuali altre difformità riscontrate.
Restiamo in attesa della Circolare AGEA con l'indicazione dei termini per presentare la domanda.