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pacchetto-ortofloro-plus La detenzione dell'acqua di vegetazione: obblighi e sanzioni

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in merito alla detenzione in cantina della cosiddetta acqua di vegetazione, il testo unico della vite e del vino ha introdotto un divieto la cui violazione è passibile di sanzione. di seguito vedremo la definizione di acqua di vegetazione e il quadro normativo di riferimento. definizione di “acqua di vegetazione”. l'acqua di vegetazione è l'acqua ottenuta dai processi di concentrazione dei mosti d'uva o dei vini, nonché in quello di rigenerazione delle resine a scambio cationico. il divieto di detenzione di tale prodotto in cantina è stato introdotto dal testo unico della vite e del vino (legge 238/2016), articolo 15, comma 1, lettera e): “negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere: qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, come aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti”. l'articolo 13, comma 7, considerando il potenziale impiego in processi non ammessi e in pratiche di sofisticazione, precisa che: “l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del ministro”. i casi di detenzione consentiti sono relativi all'acqua destinata ad essere riutilizzata per scopi di preriscaldamento dei mosti o per rigenerare le resine o immessa direttamente nel sistema di smaltimento delle acque reflue. in questi casi non è necessaria la denaturazione dell'acqua di vegetazione, alla condizione che la stessa non sia detenuta allo stato sfuso ma venga riutilizzata in modo automatico e in cicli chiusi all'interno dell'impianto di ottenimento. sanzioni. salvo casi specifici, è vietata la detenzione dell'acqua di vegetazione non denaturata. chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, tali sostanze vietate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro, in accordo con quanto stabilito dall'articolo 73, comma 3, della legge 238/2016. gsa studio ©riproduzione riservata
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