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In merito alla particolare classe dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, un aspetto da sempre importante riguarda la loro etichettatura. L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati prevede l'obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione, ma con delle eccezioni. Riportiamo di seguito la normativa inerente all’oggetto con un focus sul termine di conservazione.
La normativa di riferimento per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è da ricondursi al Regolamento n. 1169/2011, dove l'articolo 9 riporta l'elenco delle indicazioni obbligatorie:
All'articolo 24 troviamo le modalità di indicazione in etichetta del termine minimo di conservazione o della data di scadenza. In particolare, nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. La data da menzionare è indicata conformemente all'allegato X. Il termine minimo di conservazione è indicato con la data preceduta dalle espressioni:
Entrambe accompagnate dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta. Ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato.
La data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno. Tuttavia, per gli alimenti:
La data di scadenza è preceduta dai termini «da consumare entro …» e seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta.
Successivamente alla data di scadenza, un alimento è considerato a rischio.
Infine, l'allegato X precedentemente citato, riporta quanto segue: “d) fatte salve le disposizioni dell'Unione che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:
Considerando il range di titolo alcolometrico contenuto nelle definizioni delle tre categorie di prodotti vitivinicoli (art. 3, Reg. (UE) 251/2014) riportato in tabella:
Prodotto |
Titolo alcolometrico effettivo |
Vino aromatizzato |
> 14,5% vol e < 22% vol (totale non < 17,5% vol.) |
Bevanda aromatizzata a base di vino |
> 4,5% vol e < 14,5% vol |
Cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli |
> 1,2% vol e < 10% vol |
In conclusione, la data di scadenza è obbligatoria per cocktail e bevande aromatiche con titolo alcolometrico inferiore a 10% vol ma non per i vini aromatizzati.