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GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Il termine di conservazione nei prodotti aromatizzati

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in merito alla particolare classe dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, un aspetto da sempre importante riguarda la loro etichettatura. l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati prevede l'obbligo di indicazione del termine minimo di conservazione, ma con delle eccezioni. riportiamo di seguito la normativa inerente all’oggetto con un focus sul termine di conservazione. la normativa di riferimento per l'etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati è da ricondursi al regolamento n. 1169/2011, dove l'articolo 9 riporta l'elenco delle indicazioni obbligatorie:. la denominazione dell'alimento;. l'elenco degli ingredienti;. qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze;. la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;. la quantità netta dell'alimento;. il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;. le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d'impiego;. il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare;. il paese d'origine o il luogo di provenienza ove previsto all'articolo 26;. le istruzioni per l'uso, se del caso;. per le bevande con più di 1,2% di alcol in volume, il titolo alcolometrico effettivo;. una dichiarazione nutrizionale. all'articolo 24 troviamo le modalità di indicazione in etichetta del termine minimo di conservazione o della data di scadenza. in particolare, nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vista microbiologico che potrebbero pertanto costituire, dopo un breve periodo, un pericolo immediato per la salute umana, il termine minimo di conservazione è sostituito dalla data di scadenza. la data da menzionare è indicata conformemente all'allegato x. il termine minimo di conservazione è indicato con la data preceduta dalle espressioni:. «da consumarsi preferibilmente entro il …» quando la data comporta l'indicazione del giorno;. «da consumarsi preferibilmente entro fine …» negli altri casi. entrambe accompagnate dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta. ove necessario, tali indicazioni sono completate da una descrizione delle modalità di conservazione che devono essere garantite per il mantenimento del prodotto per il periodo specificato. la data comprende, nell'ordine e in forma chiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno. tuttavia, per gli alimenti:. conservabili per meno di tre mesi, è sufficiente l'indicazione del giorno e del mese;. conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione di mese e anno;. conservabili per più di diciotto mesi, è sufficiente l'indicazione dell'anno. la data di scadenza è preceduta dai termini «da consumare entro …» e seguita dalla data stessa, oppure dall'indicazione del punto in cui essa è indicata sull'etichetta. successivamente alla data di scadenza, un alimento è considerato a rischio. infine, l'allegato x precedentemente citato, riporta quanto segue: “d) fatte salve le disposizioni dell'unione che prescrivono altre indicazioni di data, l'indicazione del termine minimo di conservazione non è richiesta nei casi:. dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzati e prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall'uva, nonché delle bevande del codice nc 2206 00 ottenute da uva o mosto di uva;. delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10 % in volume”. considerando il range di titolo alcolometrico contenuto nelle definizioni delle tre categorie di prodotti vitivinicoli (art. 3, reg. (ue) 251/2014) riportato in tabella:. prodotto. titolo alcolometrico effettivo. vino aromatizzato. &> 14,5% vol e & (totale non & bevanda aromatizzata a base di vino. &> 4,5% vol e & cocktail aromatizzato di prodotti vitivinicoli. &> 1,2% vol e &. in conclusione, la data di scadenza è obbligatoria per cocktail e bevande aromatiche con titolo alcolometrico inferiore a 10% vol ma non per i vini aromatizzati. gsa studio ©riproduzione riservata
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