L'art. 48 del Testo Unico del Vino e della Vite (Legge 238/2016) indica quale tipologia di chiusura può essere adottata per le varie categorie di vino.
Nello specifico, la chiusura con “tappo a fungo” trattenuta da un fermaglio è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti, purché in quest'ultimo caso abbiano caratteristiche diverse che consentano una distinzione tra le due tipologie.
Vini frizzanti e mosti di uva parzialmente fermentati DOP o IGP
Per i vini frizzanti e i mosti di uva parzialmente fermentati recanti una DOP o IGP, è possibile utilizzare un tappo a fungo purché:
- sia previsto dal disciplinare di produzione (che può essere maggiormente restrittivo);
- non superi l'altezza di 7 cm;
- in etichetta sia specificato il termine “frizzante” in caratteri di almeno 5 mm di altezza e in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo.
Vini frizzanti e mosti di uva parzialmente fermentati non a DOP o IGP
Per i vini frizzanti non DOP/IGP e i mosti di uva parzialmente fermentati non DOP/IGP, non è ammesso l'utilizzo del tappo a fungo, ma viene consentito l'utilizzo di un sistema di ancoraggio da apporsi sugli altri sistemi di tappatura.
Vini spumanti a DOP o IGP
In merito ai sistemi di chiusura per i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti di qualità di tipo aromatico, comprese le tipologie DOP e IGP, si fa riferimento anche al D.M. 13 agosto 2012, che distingue:
- le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 litri che devono essere chiuse con tappo a fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;
- le bottiglie di volume nominale inferiore a 0,2 litri che invece devono essere munite di un qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto.
Vini DOP
Per i vini DOP, invece, possono essere utilizzati vari dispositivi di chiusura, salvo indicazioni più restrittive dei disciplinari di produzione.
In riferimento alla capsula, il Decreto Semplificazioni - Decreto Legge n. 76 del 16 luglio 2020 - con l'articolo 43-ter, che ha abrogato l'art. 46 della Legge 238/2016, ha tolto l'obbligo di riportare sulla capsula a chiusura dei contenitori il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore/del produttore o, in alternativa, il codice ICQRF.
Infine, per garantire il requisito di tracciabilità dei vini DOCG, questi devono essere immessi al consumo muniti di un contrassegno o fascetta, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, da applicarsi sul sistema di chiusura del recipiente in modo da impedirne il riutilizzo.
Il contrassegno può essere impiegato anche come sistema di tracciabilità dei vini DOC, per i quali in alternativa può essere utilizzato il lotto.
Il contrassegno deve riportare:
- l'emblema dello Stato e la dicitura del MIPAAF;
- la sigla DOCG o DOC;
- il numero progressivo e la serie alfanumerica;
- il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri.
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