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GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Sistemi di chiusura: capsule e fascette

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l'art. 48 del testo unico del vino e della vite (legge 238/2016) indica quale tipologia di chiusura può essere adottata per le varie categorie di vino. nello specifico, la chiusura con “tappo a fungo” trattenuta da un fermaglio è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti, purché in quest'ultimo caso abbiano caratteristiche diverse che consentano una distinzione tra le due tipologie. vini frizzanti e mosti di uva parzialmente fermentati dop o igp. per i vini frizzanti e i mosti di uva parzialmente fermentati recanti una dop o igp, è possibile utilizzare un tappo a fungo purché:. sia previsto dal disciplinare di produzione (che può essere maggiormente restrittivo);. non superi l'altezza di 7 cm;. in etichetta sia specificato il termine “frizzante” in caratteri di almeno 5 mm di altezza e in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo. vini frizzanti e mosti di uva parzialmente fermentati non a dop o igp. per i vini frizzanti non dop/igp e i mosti di uva parzialmente fermentati non dop/igp, non è ammesso l'utilizzo del tappo a fungo, ma viene consentito l'utilizzo di un sistema di ancoraggio da apporsi sugli altri sistemi di tappatura. vini spumanti a dop o igp. in merito ai sistemi di chiusura per i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti di qualità di tipo aromatico, comprese le tipologie dop e igp, si fa riferimento anche al d.m. 13 agosto 2012, che distingue:. le bottiglie di volume nominale superiore a 0,2 litri che devono essere chiuse con tappo a fungo, in sughero o altre sostanze ammesse ad entrare in contatto con gli alimenti, trattenuto da un fermaglio, coperto eventualmente da una capsula e rivestito da una lamina che ricopra tutto il tappo e interamente o parzialmente il collo della bottiglia;. le bottiglie di volume nominale inferiore a 0,2 litri che invece devono essere munite di un qualsiasi altro dispositivo di chiusura adatto. vini dop. per i vini dop, invece, possono essere utilizzati vari dispositivi di chiusura, salvo indicazioni più restrittive dei disciplinari di produzione. in riferimento alla capsula, il decreto semplificazioni - decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 - con l'articolo 43-ter, che ha abrogato l'art. 46 della legge 238/2016, ha tolto l'obbligo di riportare sulla capsula a chiusura dei contenitori il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore/del produttore o, in alternativa, il codice icqrf. infine, per garantire il requisito di tracciabilità dei vini docg, questi devono essere immessi al consumo muniti di un contrassegno o fascetta, stampato dall'istituto poligrafico e zecca dello stato o da tipografie autorizzate, da applicarsi sul sistema di chiusura del recipiente in modo da impedirne il riutilizzo. il contrassegno può essere impiegato anche come sistema di tracciabilità dei vini doc, per i quali in alternativa può essere utilizzato il lotto. il contrassegno deve riportare:. l'emblema dello stato e la dicitura del mipaaf;. la sigla docg o doc;. il numero progressivo e la serie alfanumerica;. il volume nominale del prodotto contenuto nel recipiente espresso in litri. gsa studio ©riproduzione riservata
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