Sul sito del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è stato pubblicato il consueto vademecum vendemmiale dell'ICQRF al quale tutti gli operatori del settore vitivinicolo potranno fare riferimento per le indicazioni relative ai principali adempimenti a carico delle imprese, alle norme di riferimento ed alle disposizioni applicative.
Il vademecum ci ricorda le principali novità in vigore dalla prossima campagna e gli adempimenti ormai consolidati.
Novità
Tra le novità troviamo:
- la riduzione della resa massima di uva ad ettaro per i vini generici, introdotta dal Decreto Rilancio, che non può superare le 30 tonnellate, contro le 50 tonnellate concesse nelle campagne precedenti;
- il periodo vendemmiale e delle fermentazioni viene anticipato al 15 luglio, lasciando invariata la data di termine al 31 dicembre; novità introdotta con il D.L. n. 76/2020, convertito in Legge n. 120/2020.
Sottoprodotti della vinificazione
Nell'ambito dei servizi del SIAN è disponibile la comunicazione preventiva prevista dall'art. 5, comma 5 del D.M. 27 novembre 2008 per i produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi (DSTT - comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione).
Altre comunicazioni sono previste per le distillerie e per coloro che utilizzano i sottoprodotti per scopi energetici, i quali possono istituire i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica tramite una comunicazione telematica codificata con la sigla DCRS - centri temporanei raccolta sottoprodotti. Per quanto riguarda, invece, gli stabilimenti industriali che impiegano le vinacce per usi industriali diversi dalla distillazione, l'art. 13, comma 4 delle Legge n. 238/2016 impone una comunicazione apposita: DVIN - detenzione vinacce per usi diversi.
Relativamente ai documenti di accompagnamento idonei per il trasporto dei sottoprodotti della vinificazione, può essere utilizzato sia l'MVV-e che l'MVV cartaceo. Quest'ultimo, se predisposto e numerato dall'operatore, deve essere convalidato. Se la convalida avviene tramite PEC non necessita di timbratura preventiva altrimenti, se la convalida è eseguita in Comune o mediante microfilmatrice, deve essere preventivamente timbrato. Se l'MVV, invece, è prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata non necessità né di timbratura preventiva né di convalida.
Si ricorda che i tempi di smaltimento dei sottoprodotti seguono quanto stabilito dall'art. 13 della Legge 238/2016, riepilogati nella tabella successiva.
Tipo di sottoprodotto |
Produttore minore di 1000 HL |
Produttore maggiore di 1000 HL |
Vinaccia ottenuta fino al 31/12 |
90° giorno successivo al 31/12 |
30° giorno successivo al 31/12 |
Vinaccia ottenuta dopo il 31/12 |
90° giorno successivo a quello dell'ottenimento |
30° giorno successivo a quello dell'ottenimento |
Fecce di vino non denaturate |
90° giorno successivo a quello dell'ottenimento |
30° giorno successivo a quello dell'ottenimento |
Documenti di accompagnamento
Il vademecum presentato dall'ICQRF per la campagna in corso tratta in maniera ampia i documenti di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, ricordando che i documenti mod. IT, con l'entrata in vigore dell'MVV elettronico, non sono più validi dalla mezzanotte del 31 dicembre 2020.
Il trasferimento delle uve su territorio nazionale avviene tramite “MVV-e” o “MVV” cartaceo, convalidato in Comune, con microfilmatura o PEC.
Sono previsti alcuni casi di esenzione che si riportano di seguito.
- Il trasporto dei prodotti vitivinicoli:
- dal vigneto ai locali di vinificazione;
- tra due locali della stessa impresa;
- tra i locali appartenenti ad un gruppo di produttori;
- senza cambiamento di proprietario;
- a condizione che il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza da percorrere sia inferiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio di un unico Stato membro.
- Il trasporto di prodotti vitivinicoli per il quale lo speditore oppure il destinatario siano soggetti diversi dai viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti (es. consumatore finale).
- Il trasporto di prodotti vitivinicoli per il quale lo speditore sia un soggetto diverso dai viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti e il destinatario sia un rivenditore al minuto.
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