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GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Vademecum vendemmiale campagna vitivinicola 2021/2022

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sul sito del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato pubblicato il consueto vademecum vendemmiale dell'icqrf al quale tutti gli operatori del settore vitivinicolo potranno fare riferimento per le indicazioni relative ai principali adempimenti a carico delle imprese, alle norme di riferimento ed alle disposizioni applicative. il vademecum ci ricorda le principali novità in vigore dalla prossima campagna e gli adempimenti ormai consolidati. novità. tra le novità troviamo:. la riduzione della resa massima di uva ad ettaro per i vini generici, introdotta dal decreto rilancio, che non può superare le 30 tonnellate, contro le 50 tonnellate concesse nelle campagne precedenti;. il periodo vendemmiale e delle fermentazioni viene anticipato al 15 luglio, lasciando invariata la data di termine al 31 dicembre; novità introdotta con il d.l. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020. sottoprodotti della vinificazione. nell'ambito dei servizi del sian è disponibile la comunicazione preventiva prevista dall'art. 5, comma 5 del d.m. 27 novembre 2008 per i produttori che destinano i sottoprodotti ad usi alternativi (dstt - comunicazione ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione). altre comunicazioni sono previste per le distillerie e per coloro che utilizzano i sottoprodotti per scopi energetici, i quali possono istituire i centri di raccolta temporanei fuori fabbrica tramite una comunicazione telematica codificata con la sigla dcrs - centri temporanei raccolta sottoprodotti. per quanto riguarda, invece, gli stabilimenti industriali che impiegano le vinacce per usi industriali diversi dalla distillazione, l'art. 13, comma 4 delle legge n. 238/2016 impone una comunicazione apposita: dvin - detenzione vinacce per usi diversi. relativamente ai documenti di accompagnamento idonei per il trasporto dei sottoprodotti della vinificazione, può essere utilizzato sia l'mvv-e che l'mvv cartaceo. quest'ultimo, se predisposto e numerato dall'operatore, deve essere convalidato. se la convalida avviene tramite pec non necessita di timbratura preventiva altrimenti, se la convalida è eseguita in comune o mediante microfilmatrice, deve essere preventivamente timbrato. se l'mvv, invece, è prestampato e prenumerato da tipografia autorizzata non necessità né di timbratura preventiva né di convalida. si ricorda che i tempi di smaltimento dei sottoprodotti seguono quanto stabilito dall'art. 13 della legge 238/2016, riepilogati nella tabella successiva. tipo di sottoprodotto. produttore minore di 1000 hl. produttore maggiore di 1000 hl. vinaccia ottenuta fino al 31/12. 90° giorno successivo al 31/12. 30° giorno successivo al 31/12. vinaccia ottenuta dopo il 31/12. 90° giorno successivo a quello dell'ottenimento. 30° giorno successivo a quello dell'ottenimento. fecce di vino non denaturate. 90° giorno successivo a quello dell'ottenimento. 30° giorno successivo a quello dell'ottenimento. documenti di accompagnamento. il vademecum presentato dall'icqrf per la campagna in corso tratta in maniera ampia i documenti di accompagnamento per il trasporto dei prodotti vitivinicoli, ricordando che i documenti mod. it, con l'entrata in vigore dell'mvv elettronico, non sono più validi dalla mezzanotte del 31 dicembre 2020. il trasferimento delle uve su territorio nazionale avviene tramite “mvv-e” o “mvv” cartaceo, convalidato in comune, con microfilmatura o pec. sono previsti alcuni casi di esenzione che si riportano di seguito. il trasporto dei prodotti vitivinicoli: dal vigneto ai locali di vinificazione;. tra due locali della stessa impresa;. tra i locali appartenenti ad un gruppo di produttori;. senza cambiamento di proprietario;. a condizione che il trasporto sia effettuato a scopo di vinificazione, trasformazione, magazzinaggio o imbottigliamento, la distanza da percorrere sia inferiore a 70 km e il trasporto sia effettuato esclusivamente all'interno del territorio di un unico stato membro. il trasporto di prodotti vitivinicoli per il quale lo speditore oppure il destinatario siano soggetti diversi dai viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti (es. consumatore finale). il trasporto di prodotti vitivinicoli per il quale lo speditore sia un soggetto diverso dai viticoltori, produttori di uva, produttori, trasformatori o commercianti e il destinatario sia un rivenditore al minuto. gsa studio ©riproduzione riservata
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