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GSA Studio
pacchetto-ortofloro-plus Dichiarazione di giacenza: modalità e termini di presentazione

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in vista della chiusura della campagna e della dichiarazione di giacenza previste per il 10 settembre, con riferimento alla situazione di cantina al 31 luglio 2021, ricordiamo l'origine normativa di tale adempimento, le sanzioni connesse e le modalità di attuazione. a stabilire l'obbligo della dichiarazione di giacenza è il regolamento (ue) 2018/273, all'articolo 32, dove definisce che “i produttori, i trasformatori, gli imbottigliatori e i commercianti in possesso di giacenze in uno stato membro che abbia l'obbligo di tenere lo schedario viticolo aggiornato presentano ogni anno all'autorità competente di detto stato membro una dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti da essi detenuti al 31 luglio”. la dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio. eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario. sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:. i consumatori privati;. i rivenditori al minuto che esercitano professionalmente un'attività commerciale avente per oggetto la vendita diretta al consumatore di piccoli quantitativi;. i rivenditori al minuto che utilizzano cantine attrezzate per il magazzinaggio e il condizionamento di quantitativi di vino non superiori a 10 ettolitri. le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'agea dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno solare; termine prorogato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, domenica o festivo nazionale. il testo unico della vite e del vino, all'articolo 78, riporta le violazioni in materia di dichiarazioni di giacenza:. chiunque non effettui la dichiarazione di giacenza, ovvero le effettui in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 3.000 euro, aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare dop o igp;. si applica la sanzione da 50 a 300 euro a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'unione europea, nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate;. chiunque presenti la dichiarazione di giacenza in ritardo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro. se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta a 300 euro; è aumentata a 500 euro se comprende anche vini a dop e igp. le dichiarazioni sono inoltrate ad agea con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo. le istruzioni di compilazione della dichiarazione, e il fac-simile del modello di dichiarazione, sono disponibili nell'area pubblica del portale agea (sito internet - percorso utilità / download / download documentazione / manuali). qualora si riscontrassero differenze tra i quantitativi detenuti in cantina e i saldi registrati sul registro sarà possibile effettuare delle rettifiche mediante le operazioni casd e ussd, utilizzando nel campo esonero/deroga la codifica “12- rettifica giacenze al 31 luglio”. gsa studio ©riproduzione riservata
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