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In vista della chiusura della campagna e della dichiarazione di giacenza previste per il 10 settembre, con riferimento alla situazione di cantina al 31 luglio 2021, ricordiamo l'origine normativa di tale adempimento, le sanzioni connesse e le modalità di attuazione.
A stabilire l'obbligo della dichiarazione di giacenza è il Regolamento (UE) 2018/273, all'articolo 32, dove definisce che “i produttori, i trasformatori, gli imbottigliatori e i commercianti in possesso di giacenze in uno Stato membro che abbia l'obbligo di tenere lo schedario viticolo aggiornato presentano ogni anno all'autorità competente di detto Stato membro una dichiarazione di giacenza dei vini e dei mosti da essi detenuti al 31 luglio”. La dichiarazione va riferita ai prodotti detenuti alla mezzanotte del 31 luglio.
Eventuali quantità di vino o mosti viaggianti alla detta data devono essere dichiarati dal destinatario.
Sono, invece, esonerati dall'obbligo della presentazione:
Le dichiarazioni di giacenza possono essere presentate all'AGEA dal 1° agosto e, comunque, entro e non oltre il 10 settembre di ciascun anno solare; termine prorogato al primo giorno lavorativo successivo qualora cada nei giorni di sabato, domenica o festivo nazionale.
Il Testo Unico della Vite e del Vino, all'articolo 78, riporta le violazioni in materia di dichiarazioni di giacenza:
Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera trenta giorni lavorativi, la sanzione è ridotta a 300 euro; è aumentata a 500 euro se comprende anche vini a DOP e IGP.
Le dichiarazioni sono inoltrate ad AGEA con modalità telematica mediante registrazione nel sistema informativo.
Le istruzioni di compilazione della dichiarazione, e il fac-simile del modello di dichiarazione, sono disponibili nell'area pubblica del portale AGEA (sito internet www.sian.it - percorso Utilità / Download / Download documentazione / Manuali).
Qualora si riscontrassero differenze tra i quantitativi detenuti in cantina e i saldi registrati sul registro sarà possibile effettuare delle rettifiche mediante le operazioni CASD e USSD, utilizzando nel campo esonero/deroga la codifica “12- rettifica giacenze al 31 luglio”.