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AGEA, con le Istruzioni Operative n. 78, ha chiarito le modalità per usufruire dell’aiuto per lo stoccaggio privato di vini di qualità ex art. 1, comma 135 della Legge di Bilancio 2021.
Tale aiuto è concesso ai produttori vinicoli che hanno prodotto vino dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti o acquistati e che si impegnano allo stoccaggio dei vini sfusi e/o imbottigliati a IGT, a DOCG e DOC certificati o atti a divenire tali alla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero del D.M. 10 giugno 2021 prot. n. 0268921.
L’importo dell’aiuto ammonta a:
Il periodo di stoccaggio è fissato in sei mesi.
Il quantitativo di vino che può formare l’oggetto della domanda deve essere compreso tra i 100 e i 4.000 ettolitri, detenuti presso gli stabilimenti dei produttori o in altri stabilimenti in nome e per conto del produttore, riportati nel registro telematico alla data di pubblicazione del D.M. 0268921/2021.
Le domande di accesso alla misura vanno presentate direttamente ad AGEA in modalità telematica a partire dal 20 settembre 2021 e fino al 24 settembre 2021.
Le domande devono contenere le seguenti informazioni:
Per la compilazione e la trasmissione della domanda gli agricoltori possono conferire un mandato a un CAA competente.
Al termine del periodo di presentazione sopra indicato (24 settembre 2021), AGEA pubblicherà sul proprio sito l’elenco provvisorio delle domande ammissibili ed il relativo contributo calcolato sulla base delle risorse disponibili.
Entro cinque giorni lavorativi successivi, i produttori presenti nell’elenco sono tenuti a comunicare la mancata accettazione dell’eventuale riduzione apportata (nel caso in cui il contributo erogabile superi l’importo complessivo ammissibile in virtù delle risorse finanziarie disponibili).
Decorsi i cinque giorni per presentare le rinunce, AGEA pubblicherà l’elenco definitivo delle domande ammissibili ed il relativo contributo e, sempre entro i cinque giorni successivi, i produttori presenti nell’elenco potranno perfezionare la domanda di accesso con i seguenti elementi aggiuntivi:
L’eventuale richiesta di pagamento anticipato dovrà essere supportata da apposita polizza fidejussoria a favore dell’OP AGEA per un importo pari al 110% dell’aiuto ammissibile, ai sensi dell’art. 3, comma 10 del D.M. 0268921/2021.
Tale polizza può essere presentata entro il trentesimo giorno dopo la chiusura dei termini per la presentazione della domanda di perfezionamento.
Sulla base delle domande presentate dal produttore ed in relazione agli importi concessi, sono effettuati vari controlli in materia di erogazione di aiuti nazionali.