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pacchetto-ortofloro-plus Novità: l'etichetta ambientale

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l'obbligo di etichettatura ambientale comporta nuove indicazioni sull'etichetta dei vini, che si aggiungono a quelle già specificamente previste e delle quali si attende un aggiornamento generale. di seguito vedremo in sintesi cosa ha previsto la normativa e quali saranno le indicazioni obbligatorie, volte al corretto smaltimento degli imballaggi. sintesi delle novità. l'obbligo di etichettatura ambientale per i vini è definitivo dal 1° gennaio 2022 e deriva dal cosiddetto “decreto rifiuti”, 3 settembre 2020, n. 116, il quale va a modificare la parte quarta del ''testo unico ambientale'' (tua), costituito dal d.lgs. 152/2006. infatti, l'articolo 3 del “decreto rifiuti” modifica il comma 5 dell'art. 219 del tua: ''tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità stabilite dalle norme tecniche uni applicabili e in conformità alle determinazioni adottate dalla commissione dell'unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli imballaggi. i produttori hanno, altresì, l'obbligo di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/ce della commissione”. cosa determina? tutti gli imballaggi vanno opportunamente etichettati, al fine di facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero ed il riciclaggio, nonché per dare una corretta informazione ai consumatori sulle destinazioni finali degli stessi. la norma non esplicita quali siano i soggetti obbligati per tale adempimento;. è fatto obbligo ai produttori di indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell'imballaggio, la natura dei materiali di imballaggio utilizzati. quindi:. i produttori degli imballaggi sono certamente i soggetti obbligati ad identificare correttamente il materiale di imballaggio in funzione della codifica alfanumerica prevista dalla decisione 97/129/ce;. l'obbligo di etichettatura deve ricadere anche in capo agli utilizzatori degli imballaggi;. tra produttori e utilizzatori sono stipulati accordi commerciali e contrattuali che ne definiscono le responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa. i prodotti privi dei requisiti prescritti dall'art. 219, comma 5 e già immessi in commercio al 1° gennaio 2022, potranno essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte. il “decreto rifiuti” ad oggi non prevede norme transitorie, il che potrebbe generare problemi per i vini che alla data della sua entrata in vigore sono già imbottigliati ed etichettati senza le indicazioni relative agli imballaggi, ma non sono ancora stati immessi in commercio. ovvero, potrebbe essere necessario regolarizzare tali prodotti, sostituendo l'etichetta o applicandone una integrativa delle informazioni mancanti. a tal proposito attendiamo eventuali aggiornamenti e/o chiarimenti. le sanzioni. l'articolo 261 comma 3 del tua prevede che “a chiunque immette nel mercato interno imballaggi privi dei requisiti di cui all'articolo 219, comma 5 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila duecento a quarantamila euro”. in generale, tali informazioni dovrebbero essere apposte su ciascuna componente separabile, tuttavia, qualora tale circostanza non sia tecnicamente possibile, tali informazioni possono essere apposte sul corpo principale del sistema di imballo, o sull'etichetta o su altra componente che renda facilmente visibile l'informazione al consumatore finale. inoltre, considerando lo spazio limitato disponibile sull'etichetta delle bottiglie, sarà consentito fare ricorso alla cosiddetta “e-label” con un chiaro collegamento al mezzo elettronico impiegato: app, qr code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet. i dettagli di tale strumento sono ancora in fase di definizione, ciò che è certo è che dovrà essere garantita l'immodificabilità dei dati presenti. al fine di facilitare gli operatori, il conai (consorzio nazionale imballaggi) ha predisposto un'apposita guida informativa sull'etichettatura ambientale. inoltre, il conai precisa che:. la capsula e i tappi di vini e spumanti sono considerati separabili manualmente dalla bottiglia e quindi devono riportare la codifica alfanumerica, nonché le indicazioni sulla raccolta;. l'etichetta di carta adesa alla bottiglia non è considerata manualmente separabile dal consumatore finale; quindi, è obbligatorio riportare la codifica identificativa del materiale del corpo principale (bottiglia) e le indicazioni sulla raccolta per il materiale del corpo principale. facoltativamente, si può apporre la sola codifica identificativa del materiale anche sulle componenti non separabili manualmente (come in questo caso l'etichetta), ma, su queste, non va riportata l'indicazione sulla raccolta;. per le scatole o interfalde in cartone ondulato si considera ottemperato l'obbligo di identificazione del materiale di composizione dell'imballaggio se il produttore inserisca tali informazioni sui documenti di trasporto che accompagnano la merce, o su altri supporti esterni, anche digitali. a livello europeo. tale obbligatorietà, non è ancora armonizzata a livello europeo rispetto alla tipologia di informazioni da dover prevedere con l'etichettatura, nonché alle modalità di applicazione; quindi, deve essere riferita esclusivamente agli imballaggi immessi al consumo nel territorio nazionale, nonché prodotti, riempiti e importati in italia. essendo l'obbligo in vigore per gli imballaggi immessi al consumo sul territorio nazionale, le informazioni dovranno essere riportate in italiano, al fine di essere comprensibili da tutti. gli imballaggi destinati al di fuori del territorio nazionale dovranno essere accompagnati da idonea documentazione che ne attesti la destinazione, oppure da documenti di trasporto e/o schede tecniche che riportino le informazioni di composizione (nota diffusa il 17 maggio 2021). gsa studio ©riproduzione riservata
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