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Con la Circolare n. 64590 del 29 settembre 2021, AGEA ha pubblicato le istruzioni applicative generali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2021-2022.
Il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione di vendemmia è fissato per il 15 novembre.
Con riferimento al comma 1, art. 3, del D.M. n. 7701 del 18 luglio 2019, sono tenuti a presentare la dichiarazione di vendemmia i seguenti soggetti:
Inoltre, si evidenzia che la dichiarazione deve essere presentata anche se la produzione di uva nella campagna interessata è stata pari a zero, anche in presenza di vigneti non produttivi in quanto di recente impianto, così come disposto all'articolo 3 del D.M. sopra citato. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di vendemmia anche i conduttori di vigneti che abbiano effettuato la “vendita su pianta” delle uve.
Sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione di vendemmia:
Per la presentazione della dichiarazione vige il seguente schema:
Pertanto, l’ARTEA, per la Regione Toscana, l’AVEPA per la Regione Veneto, l’AGREA per la Regione Emilia Romagna, oltreché la Regione Piemonte, la Regione Lombardia e le Province Autonome di Bolzano e Trento, con proprie comunicazioni, tenendo conto di quanto disposto dalla presente Circolare, forniscono le istruzioni operative per la presentazione delle dichiarazioni stesse avvalendosi dei propri sistemi informativi, permettendo la completa integrazione delle informazioni col Sistema Informativo Agricolo Nazionale ed il completo scambio dei dati tra Organismi Pagatori.
Dopo la scadenza del termine di presentazione delle dichiarazioni, e solo fino alla data del 15 marzo dell'anno successivo alla vendemmia, sarà attiva la funzionalità inerente la possibilità di operare rettifiche alle dichiarazioni, con le modalità qui di seguito specificate e per la sola possibilità della rettifica prevista dalla normativa vigente in merito al ravvedimento operoso (ex art. 85 L. 238/2016), consentita per le correzioni di errori ed indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto. Tale ravvedimento operoso avrà l'effetto di modificare la precedente dichiarazione. Ricordiamo ai nostri clienti di inviarci i dati della vendemmia così da provvedere, nel rispetto della scadenza, alla presentazione della dichiarazione di vendemmia.