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Visto il periodo vendemmiale, un tema molto discusso riguarda le prestazioni viniche.
Nello specifico, i quesiti più frequenti sono i seguenti:
Di seguito risponderemo a tali domande, includendo un esempio pratico di calcolo.
Assolvere alle prestazioni viniche è, ad oggi, obbligatorio e prevede la consegna di una percentuale di alcol contenuto nei sottoprodotti, pari a:
Il calcolo di questa percentuale deve essere fatto sulla base dei prodotti ottenuti a DOP/IGP e senza DOP/IGP in una determinata campagna vendemmiale.
Di seguito vediamo un esempio di calcolo, considerando:
Con una vinaccia prodotta di 300,00 q.li, ipotizzando un grado alcolico tra 4 e 5,5% vol., l'alcol conferito con le vinacce sarà:
Con una feccia prodotta pari a 60,00 q.li, ipotizzando un grado alcolico tra 8 e 9,5% vol., quindi l'alcol conferito con le fecce sarà:
I gradi conferiti con la consegna in distilleria o l'uso alternativo di fecce e vinacce ammontano a 1.680 gradi, quindi, le prestazioni viniche non sono soddisfatte con i soli sottoprodotti.
Infatti, sarà necessario conferire ulteriormente 220 gradi, attraverso il conferimento di vino entro la fine della campagna.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, il Testo Unico della Vite e del Vino, all'articolo 70, comma 5, definisce l'ammontare delle sanzioni in caso di mancata consegna dei sottoprodotti o di non soddisfacimento delle prestazioni viniche, ovvero:
È sempre disposto l'avvio alla distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo di vino non consegnato.
Quindi, è obbligatorio il soddisfacimento delle prestazioni viniche, altrimenti si è soggetti alle sanzioni citate. Inoltre, per evitare di dover conferire il vino è sempre consigliato fare attenzione al quantitativo e al grado alcolico dei sottoprodotti che si conferiscono in distilleria, oppure si destinano all'uso alternativo.