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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Il calcolo delle prestazioni viniche

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visto il periodo vendemmiale, un tema molto discusso riguarda le prestazioni viniche. nello specifico, i quesiti più frequenti sono i seguenti:. le prestazioni viniche sono obbligatorie;. come si calcola il quantitativo di sottoprodotti (vinaccia e feccia) da consegnare in distilleria oppure da destinare all'uso alternativo;. quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle prestazioni viniche. di seguito risponderemo a tali domande, includendo un esempio pratico di calcolo. i. le prestazioni viniche sono obbligatorie? assolvere alle prestazioni viniche è, ad oggi, obbligatorio e prevede la consegna di una percentuale di alcol contenuto nei sottoprodotti, pari a:. 10% per il vino ottenuto dalla vinificazione diretta delle uve;. 7% per il vino bianco dop e igp;. 5% per il vino ottenuto dalla vinificazione di mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o di vino nuovo ancora in fermentazione. ii. come si calcola il quantitativo di sottoprodotti da consegnare in distilleria oppure da destinare all'uso alternativo? il calcolo di questa percentuale deve essere fatto sulla base dei prodotti ottenuti a dop/igp e senza dop/igp in una determinata campagna vendemmiale. di seguito vediamo un esempio di calcolo, considerando:. 2000 hl di vino prodotto. 5% vol come gradazione minima nella zona cii. monte gradi: (2.000*9,5) = 19.000 gradi. gradi da conferire: (19.000*10%) = 1.900 gradi (da conferire con la consegna in distilleria o lo spargimento in campo dei sottoprodotti). con una vinaccia prodotta di 300,00 q.li, ipotizzando un grado alcolico tra 4 e 5,5% vol., l'alcol conferito con le vinacce sarà:. monte gradi vinaccia (300*4) = 1.200 gradi. con una feccia prodotta pari a 60,00 q.li, ipotizzando un grado alcolico tra 8 e 9,5% vol., quindi l'alcol conferito con le fecce sarà:. monte gradi feccia (60*8) = 480 gradi. i gradi conferiti con la consegna in distilleria o l'uso alternativo di fecce e vinacce ammontano a 1.680 gradi, quindi, le prestazioni viniche non sono soddisfatte con i soli sottoprodotti. infatti, sarà necessario conferire ulteriormente 220 gradi, attraverso il conferimento di vino entro la fine della campagna. iii. quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle prestazioni viniche? per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, il testo unico della vite e del vino, all'articolo 70, comma 5, definisce l'ammontare delle sanzioni in caso di mancata consegna dei sottoprodotti o di non soddisfacimento delle prestazioni viniche, ovvero:. chiunque violi l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 15 a 75 € per ogni 100 chilogrammi o litri di prodotto;. chiunque violi l'obbligo di consegna ai distillatori o agli acetifici del vino di propria produzione a completamento del volume di alcol contenuto nei sottoprodotti è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 50 € per ogni ettolitro o frazione di esso;. la mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi delle disposizioni stabilite dai decreti ministeriali attuativi, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150 €. è sempre disposto l'avvio alla distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo di vino non consegnato. quindi, è obbligatorio il soddisfacimento delle prestazioni viniche, altrimenti si è soggetti alle sanzioni citate. inoltre, per evitare di dover conferire il vino è sempre consigliato fare attenzione al quantitativo e al grado alcolico dei sottoprodotti che si conferiscono in distilleria, oppure si destinano all'uso alternativo. redazione ©riproduzione riservata
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