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In merito all'etichettatura e alla designazione dei prodotti vitivinicoli frizzanti, ci sono stati posti vari quesiti a cui daremo risposta nella seguente circolare.
Se il prodotto non raggiunge la sovrapressione minima di 1 bar com'è possibile categorizzare il prodotto?
È possibile indicare in etichetta i termini “mosso” o “vivace”?
Se il vino frizzante è ottenuto senza aggiunte (mosto concentrato), è possibile indicare in etichetta “naturalmente frizzante” o “vino frizzante naturale”?
Per definizione - Regolamento (UE) 1308/2013, allegato VII, parte II - un vino frizzante deve avere le seguenti caratteristiche:
Quindi, un prodotto vinicolo con sovrapressione inferiore a 1 bar è considerato tranquillo. Nel caso non rientri nella categoria vino frizzante, ma presenti una certa quantità di CO2, è possibile indicarla con i termini “mosso” o “leggermente mosso”.
Secondo il Regolamento (UE) 2019/33, il quale conferma quanto riportato dal Regolamento (CE) 607/2009, il termine ''vivace'' - riservata ai prodotti a DOP/IGP - è una menzione connessa al metodo di produzione e al prodotto ottenuto. I vini cui si riferisce sono effervescenti a causa dell'anidride carbonica in essi contenuta, risultato di un processo di fermentazione esclusivo e naturale.
Il termine “vivace” è, di fatto, riservato alle sole DOP/IGP che la prevedono nei loro disciplinari. Per i termini “naturalmente” e “naturale” facciamo riferimento alla Comunicazione della Commissione Europea n. 4646294 del 7 settembre 2020 che stabilisce che:
Viene concluso che, il termine “naturale” è potenzialmente fuorviante per il consumatore quando accostato al termine vino, in quanto può essere percepito come riferito a un prodotto di qualità superiore e più sano rispetto al “vino”. La Commissione Europea sta comunque continuando l'indagine in merito per successivi chiarimenti.
Infine, a completezza dell'argomento, riportiamo che il termine “rifermentato in bottiglia” è ammesso solo per i frizzanti a DOP/IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.