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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus Vini frizzanti: caratteristiche ed etichetta

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in merito all'etichettatura e alla designazione dei prodotti vitivinicoli frizzanti, ci sono stati posti vari quesiti a cui daremo risposta nella seguente circolare. se il prodotto non raggiunge la sovrapressione minima di 1 bar com'è possibile categorizzare il prodotto? è possibile indicare in etichetta i termini “mosso” o “vivace”? se il vino frizzante è ottenuto senza aggiunte (mosto concentrato), è possibile indicare in etichetta “naturalmente frizzante” o “vino frizzante naturale”? la soluzione. per definizione - regolamento (ue) 1308/2013, allegato vii, parte ii - un vino frizzante deve avere le seguenti caratteristiche:. ottenuto da vino, vnf, mosto di uve o mosto di uve parzialmente fermentato che presentano un titolo alcolometrico totale non inferiore a 9% vol;. avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7% vol;. che, conservato alla temperatura di 20°c in recipienti chiusi, presenta una sovrappressione, dovuta all'anidride carbonica endogena, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar e d) presentato in recipienti di 60 litri o meno. quindi, un prodotto vinicolo con sovrapressione inferiore a 1 bar è considerato tranquillo. nel caso non rientri nella categoria vino frizzante, ma presenti una certa quantità di co2, è possibile indicarla con i termini “mosso” o “leggermente mosso”. secondo il regolamento (ue) 2019/33, il quale conferma quanto riportato dal regolamento (ce) 607/2009, il termine ''vivace'' - riservata ai prodotti a dop/igp - è una menzione connessa al metodo di produzione e al prodotto ottenuto. i vini cui si riferisce sono effervescenti a causa dell'anidride carbonica in essi contenuta, risultato di un processo di fermentazione esclusivo e naturale. il termine “vivace” è, di fatto, riservato alle sole dop/igp che la prevedono nei loro disciplinari. per i termini “naturalmente” e “naturale” facciamo riferimento alla comunicazione della commissione europea n. 4646294 del 7 settembre 2020 che stabilisce che:. il termine “vino naturale” non è definito nella legislazione comunitaria e non è incluso nelle categorie di prodotti vitivinicoli elencati nella parte 2 dell'allegato vii del reg. 1308/2013;. l'utilizzo del termine “naturale” rientra nelle indicazioni volontarie, le quali, in base all'articolo 36, paragrafo 2, del reg. 1169/2011, devono soddisfare i seguenti requisiti: o non devono indurre in errore il consumatore o non devono essere ambigue o fuorvianti o devono, se del caso, essere basate su dati scientifici. viene concluso che, il termine “naturale” è potenzialmente fuorviante per il consumatore quando accostato al termine vino, in quanto può essere percepito come riferito a un prodotto di qualità superiore e più sano rispetto al “vino”. la commissione europea sta comunque continuando l'indagine in merito per successivi chiarimenti. infine, a completezza dell'argomento, riportiamo che il termine “rifermentato in bottiglia” è ammesso solo per i frizzanti a dop/igp per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione. redazione ©riproduzione riservata
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