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Redazione
pacchetto-ortofloro-plus La denaturazione delle fecce: modalità e tempistiche

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in tema di sottoprodotti della vinificazione, un adempimento obbligatorio da rispettare riguarda la denaturazione delle fecce di vino. di seguito vedremo la normativa di riferimento e gli obblighi previsti. la legge 238/2016, articolo 13, comma 1 definisce il periodo oltre il quale è vietata da detenzione di fecce non denaturate in cantina: “la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. i termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri”. il successivo comma 5 stabilisce l'obbligatorietà di denaturare le fecce prima del loro smaltimento: le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, sono denaturate con le sostanze rivelatrici e con le modalità individuate con decreto del ministro. il decreto dipartimentale 746/2020 - allegato definisce le modalità di denaturazione:. le fecce di vino avviate alla distillazione sono denaturate con l'aggiunta di cloruro di litio (licl);. le fecce di vino destinate all'uso agronomico sono denaturate con l'aggiunta di solfato ferroso per uso agricolo (feso4). al termine delle operazioni di denaturazione:. il cloruro di litio è presente nei prodotti addizionati nella misura compresa tra 5 e 10 grammi per ogni cento litri di prodotto;. il solfato ferroso per uso agricolo è presente nelle fecce di vino nella misura minima di 100 grammi per ogni 100 litri di feccia. le operazioni di denaturazione, una volta terminate, sono annotate sul registro telematico tenuto a norma degli articoli 54 e 58, comma 1, della l. 238/2016 e del decreto ministeriale del 20 marzo 2015, prot. n. 293. i cartelli apposti sui recipienti presenti nello stabilimento enologico, nei quali sono contenuti prodotti denaturati, recano, oltre alla designazione del prodotto, la dicitura “denaturato con. ” o altre equivalenti, seguita dall'indicazione del denaturante impiegato. il documento di accompagnamento che scorta il trasporto di un prodotto denaturato reca, nello spazio dedicato alla designazione, la dicitura “denaturato con. ” seguita dall'indicazione del denaturante utilizzato. redazione ©riproduzione riservata
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