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In tema di sottoprodotti della vinificazione, un adempimento obbligatorio da rispettare riguarda la denaturazione delle fecce di vino.
Di seguito vedremo la normativa di riferimento e gli obblighi previsti.
La Legge 238/2016, articolo 13, comma 1 definisce il periodo oltre il quale è vietata da detenzione di fecce non denaturate in cantina: “la detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri”.
Il successivo comma 5 stabilisce l'obbligatorietà di denaturare le fecce prima del loro smaltimento: Le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, sono denaturate con le sostanze rivelatrici e con le modalità individuate con Decreto del Ministro. Il Decreto Dipartimentale 746/2020 - allegato definisce le modalità di denaturazione:
Al termine delle operazioni di denaturazione:
Le operazioni di denaturazione, una volta terminate, sono annotate sul registro telematico tenuto a norma degli articoli 54 e 58, comma 1, della L. 238/2016 e del Decreto Ministeriale del 20 marzo 2015, prot. n. 293. I cartelli apposti sui recipienti presenti nello stabilimento enologico, nei quali sono contenuti prodotti denaturati, recano, oltre alla designazione del prodotto, la dicitura “denaturato con ... ” o altre equivalenti, seguita dall'indicazione del denaturante impiegato.
Il documento di accompagnamento che scorta il trasporto di un prodotto denaturato reca, nello spazio dedicato alla designazione, la dicitura “denaturato con ... ” seguita dall'indicazione del denaturante utilizzato.