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L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 146 del 22 marzo 2022, ha accolto la proposta di utilizzo del D.A. elettronico - previsto per la circolazione dei prodotti soggetti ad accisa - per soddisfare l’obbligo di dimostrazione delle cessioni intracomunitarie di vino e bevande alcoliche, movimentati tra depositi fiscali.
Quindi, l’e-Ad viene definito idoneo a dimostrare, in alternativa alla lettera di vettura CMR, il trasferimento dei beni ai fini dell'esenzione IVA delle cessioni intracomunitarie.
CMR. È la lettera di vettura internazionale introdotta a seguito della “Convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada”. L’acronimo CMR identifica la Convenzione e, per estensione, anche questo documento, emesso per regolare il trasporto internazionale su strada. Costituisce un vero e proprio elemento di prova preparato dal mittente (o dallo spedizioniere) controfirmato dal corriere e utilizzato per attestare:
In dettaglio, tale concessione si basa sul fatto che l’e-Ad può fornire prova certa del trasporto di beni a cui si riferisce, in quanto la sua emissione e validazione avviene per mezzo dei sistemi informatici dell'Agenzia delle Dogane (sistema EMCS - Excise Movement and Control System) e, oltre a risultare facilmente e oggettivamente riscontrabile dalle Amministrazioni Fiscali di ciascun Paese membro UE, costituisce un mezzo di prova di provenienza pubblica idoneo a riflettere ogni fase dello spostamento.
La bozza dell’e-Ad, trasmesso all'Agenzia delle Dogane non prima di sette giorni precedenti la spedizione, include:
Se l'invio della bozza va a buon fine, l’EMCS emette e ritrasmette telematicamente al depositario autorizzato o allo spedizioniere registrato e al destinatario autorizzato (alla dogana di esportazione per la merce destinata fuori dall'UE) l'e-AD con il numero ARC identificativo della spedizione.
Il destinatario autorizzato, ricevuta la merce senza irregolarità, invia al sistema doganale, entro cinque giorni lavorativi, la nota di ricevimento.
Tale idoneità si evinceva già dall'Ordinanza della Cassazione n. 28832/2019 e dalla Sentenza della Corte di Giustizia dell’UE del 20 giugno 2018, C-108/17.